Articolo 57
         (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

   1.  Le  somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste  dal presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio
regionale  per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle
opere  di'  risanamento  e  di  riduzione dell'inquinamento dei corpi
idrici.  Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse
fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.