Articolo 58
(Danno   ambientale,   bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti
                             inquinati)

   1.  Chi  con  il  proprio  comportamento  omissivo o commissivo in
violazione  delle  disposizioni del presente decreto provoca un danno
alle  acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali,
ovvero  determina  un  pericolo  concreto  ed attuale di inquinamento
ambientale,  e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate  e  degli  impianti  dai  quali e' derivato il danno ovvero
deriva   il   pericolo   di  inquinamento,  ai  sensi  e  secondo  il
procedimento  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22.

   2. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e'
fatto  salvo  il  diritto  ad  ottenere il risarcimento del danno non
eliminabile  con  la  bonifica  ed il ripristino ambientale di cui al
comma 1.

   3.  Nel  caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione
del  danno  di  cui  al  comma  2,  lo stesso si presume, salvo prova
contraria,  di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla
sanzione  pecuniaria  amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in
concreto  applicata.  Nel  caso  in  cui  sia stata irrogata una pena
detentiva,  solo  al  fine  della quantificazione del danno di cui al
presente  comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha
luogo  calcolando  quattrocentomila  lire,  per  un  giorno  di  pena
detentiva.  In  caso  di  sentenza  di  condanna  in sede penale o di
emanazione  del  provvedimento  di  cui  all'art.  444  del codice di
procedura  penale,  la  cancelleria  del  giudice  che  ha emanato il
provvedimento    trasmette    copia   dello   stesso   al   Ministero
dell'ambiente.  Gli  enti  di  cui  al comma 1 dell'articolo 56 danno
prontamente   notizia   dell'avvenuta   erogazione   delle   sanzioni
amministrative  al  Ministero  dell'ambiente al fine del recupero del
danno ambientale.

   4.  Chi  non  ottempera  alle  prescrizioni  di cui al comma 1, e'
punito  con  l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni.

                              CAPO II:
                           Sanzioni penali
 
          Note all'articolo 58:

             -   L'articolo  17  del  citato  decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22 e' il segeuente:

             "Art.  17  (Bonifica  e  ripristino  ambientale dei siti
          inquinati).  -  1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  il  Ministro dell'ambiente,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente   (ANPA),   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano, definisce:

             a)  i  limiti di accettabilita' della contaminazione dei
          suoli,  delle  acque superficiali e delle acque sotterranee
          in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

             b)  le  procedure  di  riferimento  per  il  prelievo  e
          l'analisi dei campioni;

             c)  i  criteri  generali  per  la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;

             c-bis)  tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde
          acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici
          mutanti,  a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel
          suolo  al  fine  di  evitare i rischi di contaminazione del
          suolo e delle falde acquifere (22).

             1-bis.  I  censimenti  di  cui  al  decreto del Ministro
          dell'ambiente  16  maggio  1989,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
          interne  ai  luoghi  di produzione, raccolta, smaltimento e
          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
          rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988,  n. 175, e
          successive   modificazioni.   Il   Ministro   dell'ambiente
          dispone,  eventualmente attraverso accordi di programma con
          gli  enti  provvisti  delle  tecnologie di rilevazione piu'
          avanzate,  la  mappatura  nazionale  dei  siti  oggetto dei
          censimenti e la loro verifica con le regioni.

             2.  Chiunque  cagiona,  anche in maniera accidentale, il
          superamento  dei  limiti  di  cui  al  comma 1, lettera a),
          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          superamento  dei  limiti  medesimi, e' tenuto a procedere a
          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
          bonifica  e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
          degli   impianti   dai   quali   deriva   il   pericolo  di
          inquinamento. A tal fine:

             a)  deve  essere data, entro 48 ore, notifica al Comune,
          alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti,
          nonche'  agli  organi  di controllo sanitario e ambientale,
          della   situazione  di  inquinamento  ovvero  del  pericolo
          concreto od attuale di inquinamento del sito;

             b)  entro le quarantotto ore successive alla notifica di
          cui  alla  lettera  a),  deve  essere data comunicazione al
          comune  od  alla provincia ed alla Regione territorialmente
          competenti  degli interventi di messa in sicurezza adottati
          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di
          pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
          il rischio sanitario ed ambientale;

             c)  entro  trenta  giorni dall'evento che ha determinato
          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
          di  pericolo,  deve  essere  presentato  al  Comune ed alla
          Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

             3.  I  soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
          delle  proprie  funzioni istituzionali individuano siti nei
          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
          previsti,  ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
          comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.

             4.  Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza  la
          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
          giorni  dalla data di presentazione del progetto medesimo e
          ne  da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica
          le   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  del  progetto
          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
          essere prestate a favore della Regione per la realizzazione
          e  l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto di
          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
          in  sicurezza  riguarda  un'area compresa nel territorio di
          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati od
          autorizzati dalla regione.

             5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del
          progetto  di  bonifica la Regione puo' richiedere al Comune
          che   siano  apportate  modifiche  ed  integrazioni  ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

             6.   Qualora   la   destinazione  d'uso  prevista  dagli
          strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di
          limiti  di accettabilita' di contaminazione che non possono
          essere  raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
          tecnologie     disponibili     a     costi    sopportabili,
          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
          l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni
          derivanti  dall'inquinamento  residuo,  da  attuarsi in via
          prioritaria  con  l'impiego  di  tecniche  e  di ingegneria
          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
          all'utilizzo  dell'area bonificata rispetto alle previsioni
          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
          prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli
          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

             6-bis.  Gli  interventi  di  bonifica dei siti inquinati
          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
          disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo
          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          pubblici  connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
          e   ambientale  o  occupazionali.  Ai  predetti  contributi
          pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi
          10 e 11.

             7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  costituisce
          variante  urbanistica,  comporta  dichiarazione di pubblica
          utilita',  di  urgenza  e di indifferibilita' dei lavori, e
          sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e  gli  assensi  previsti dalla legislazione vigente per la
          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
          attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto  di
          bonifica.

             8.   Il  completamento  degli  interventi  previsti  dai
          progetti  di  cui  al  comma 2, lettera c), e' attestato da
          apposita    certificazione   rilasciata   dalla   Provincia
          competente per territorio.

             9.  Qualora  i  responsabili  non  provvedano ovvero non
          siano  individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
          di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale sono realizzati
          d'ufficio  dal  Comune  territorialmenti  competente  e ove
          questo  non  provveda dalla Regione, che si avvale anche di
          altri  enti  pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
          predetti  interventi  le Regioni possono istituire appositi
          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.

             10.  Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
          di  ripristino  ambientale  costituiscono onere reale sulle
          aree  inquinate  di  cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve
          essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
          ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della
          legge 28 febbraio 1985, n. 47.

             11.  Le  spese  sostenute  per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
          immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
          dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
          privilegio  si  puo'  esercitare  anche  in pregiudizio dei
          diritti  acquistati  dai  terzi  sull'immobile. Le predette
          spese   sono  altresi'  assistite  da  privilegio  generale
          mobiliare.

             12.  Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche
          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
          organi  di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
          individui:

             a)  gli  ambiti  interessati, la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;

             b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

             c)  gli  enti  di  cui  la Regione intende avvalersi per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati;

             d) la stima degli oneri finanziari.

             13.  Nel  caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
          di   un'area   comporti   l'applicazione   dei   limiti  di
          accettabilita'    di   contaminazione   piu'   restrittivi,
          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
          interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto
          che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
          L'accertamento  dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
          Provincia al sensi del comma 8.

             13-bis.  Le  procedure  per  gli  interventi di messa in
          sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale
          disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque
          utilizzate ad iniziativa degli interessati.

             14.  I  progetti  relativi  ad interventi di bonifica di
          interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
          con  la Regione territorialmente competente. L'approvazione
          produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione
          degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,
          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
          valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da
          realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di
          bonifica.

             15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al
          comma  1  ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree
          destinate  alla  produzione agricola e all'allevamento sono
          definiti  od  approvati  di concerto con il Ministero delle
          risorse agricole, alimentari e forestali.

             15-bis.  Il  Ministro  dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di
          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
          artigiane    che   intendano   accedere   a   incentivi   e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

             15-ter.  Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
          pubblica,  rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
          e regionale dei siti contaminati da bonificare".

             -  Il  testo dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
          n.  349  recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e
          norme  in  materia  di  danno  ambientale",  pubblicato sul
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale del 1.5 luglio 1986, n. 162, e' il seguente:

             "Art.  18.  -  1.  Qualunque  fatto  doloso o colposo in
          violazione  di  disposizioni  di  legge  o di provvedimenti
          adottati  in  base  a  legge che comprometta l'ambiente, ad
          esso   arrecando   danno,   alterandolo,  deteriorandolo  o
          distruggendolo  in  tutto  o in parte, obbliga l'autore del
          fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

             2.  Per  la  materia  di  cui  al  precedente comma 1 la
          giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
          della  Corte  dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

             3.  L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
          se  esercitata  in  sede  penale,  e' promossa dallo Stato,
          nonche'  dagli  enti territoriali sui quali incidano i beni
          oggetto del fatto lesivo.

             4.  Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i
          cittadini,  al  fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
          da  parte  dei  soggetti  legittimati, possono denunciare i
          fatti   lesivi   di  beni  ambientali  dei  quali  siano  a
          conoscenza.

             5.  Le  associazioni individuate in base all'articolo 13
          della  presente  legge  possono intervenire nei giudizi per
          danno  ambientale  e  ricorrere  in  sede  di giurisdizione
          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

             6.  Il  giudice,  ove  non  sia  possibile  una  precisa
          quantificazione  del danno, ne determina l'ammontare in via
          equitativa,  tenendo  comunque  conto  della gravita' della
          colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
          del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
          suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

             7.  Nei  casi  di concorso nello stesso evento di danno,
          ciascuno   risponde   nei   limiti   della   piu'   propria
          responsabilita' individuale.

             8.  Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
          possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
          responsabile.

             9.  Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato
          risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
          di  cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
          alla  riscossione  delle  entrate patrimoniali dello Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

             -  L'articolo  444  del codice di procedura penale e' il
          seguente:

             "Art.  444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione   nella   specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria  diminuita  fino  a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.

             2.  Se  vi  e'  il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
          giudice,   sulla   base  degli  atti,  se  ritiene  che  la
          qualificazione  giuridica  del  fatto e l'applicazione e la
          comparizione  [c.p. 69] delle circostanze prospettate dalle
          parti  sono  corrette,  dispone con sentenza l'applicazione
          della  pena  indicata, enunciando nel dispositivo che vi e'
          stata  la  richiesta  delle parti. Se vi e' costituzione di
          parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
          non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

             3.   La   parte,   nel   formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della pena [c.p. 163]. In questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".