Articolo 59 (Sanzioni penali) 1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni. 2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi effettuando al momento di entrata in vigore della presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa preveggente non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma 12. 3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni. 4. Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle. 5 e 3A dell'allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le' altre prescrizioni richieste dall'autorita' competente a norma dell'articolo 34, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni. 5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di' acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per grave negligenza, nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. 7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo 12, comma 2, e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. 8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30 e' punito con l'arresto sino a tre anni. 9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi dell'articolo 14, ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni. 10. Nei casi previsti dal comma 7, il Ministro della sanita' e dell'ambiente, nonche' la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell'attivita' di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale definitive, valutata la gravita' dei fatti, disporre la chiusura degli impianti. 11. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente.