Articolo 59
                          (Sanzioni penali)

   1.  Chiunque  apre  o  comunque  effettua  nuovi scarichi di acque
reflue   industriali,   senza   autorizzazione,  ovvero  continua  ad
effettuare  o  mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata  sospesa  o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.

   2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi effettuando
al  momento  di  entrata in vigore della presente decreto scarichi di
acque   reflue   industriali   autorizzati  in  base  alla  normativa
preveggente non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma
12.

   3.  Quando  le  condotte  descritte  ai commi 1 e 2 riguardano gli
scarichi   di   acque   reflue  industriali  contenenti  le  sostanze
pericolose  comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle  tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena e' dell'arresto da tre
mesi a tre anni.

   4.  Chiunque  effettua  uno  scarico  di  acque reflue industriali
contenenti  le  sostanze  pericolose  comprese  nelle  famiglie e nei
gruppi  di  sostanze  indicate  nelle tabelle. 5 e 3A dell'allegato 5
senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le' altre
prescrizioni    richieste    dall'autorita'    competente   a   norma
dell'articolo 34, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni.

   5.  Chiunque,  nell'effettuazione  di uno scarico di' acque reflue
industriali,  ovvero  da  una immissione occasionale, supera i valori
limite  fissati  nella  tabella  3  dell'allegato 5 in relazione alle
sostanze  indicate  nella  tabella 5 ovvero i limiti piu' restrittivi
fissati  dalle  regioni  o  delle  province  autonome,  e' punito con
l'arresto  fino  a  due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a
lire  cinquanta  milioni.  Se  sono  superati  anche  i valori limite
fissati  per  le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5,
si  applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda a lire dieci
milioni a lire duecento milioni.

   6.  Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore
di  impianti  di  depurazione  che,  per dolo o per grave negligenza,
nell'effettuazione  dello  scarico  supera  i  valori limite previsti
dallo stesso comma.

   7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita'
competente  ai  sensi dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo
12, comma 2, e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire venti
milioni.

   8.  Chiunque  non  osservi  i  divieti  di  scarico previsti dagli
articoli 29 e 30 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

   9.  Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo   15,   commi   2   e   3,  dirette  ad  assicurare  il
raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualita' delle
acque  designate  ai  sensi dell'articolo 14, ovvero non ottempera ai
provvedimenti    adottati    dall'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo  14, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.

   10.  Nei  casi  previsti  dal comma 7, il Ministro della sanita' e
dell'ambiente, nonche' la regione e la provincia autonoma competente,
ai   quali  sono  inviati  copia  delle  notizie  di  reato,  possono
indipendentemente  dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno
per   quanto   di   competenza,   la  sospensione  in  via  cautelare
dell'attivita'  di  molluschicoltura  e,  a  seguito  di  sentenza di
condanna  o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di  procedura  penale  definitive,  valutata  la  gravita' dei fatti,
disporre la chiusura degli impianti.

   11.  Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni
se  lo  scarico  nelle  acque del mare da parte di navi od aeromobili
contiene  sostanze  o  materiali  per  i  quali e' imposto il divieto
assoluto  di  sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni   internazionali   vigenti   in   materia   e  ratificate
dall'Italia,  salvo  che  siano  in  quantita'  tali  da  essere resi
rapidamente  innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano  naturalmente  in  mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso
l'obbligo  della  preventiva  autorizzazione  da parte dell'autorita'
competente.