Articolo 60
                      (Obblighi del condannato)

   1.  Con  la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente
decreto,  o  con  la  decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice   di   procedura   penale,   il  beneficio  della  sospensione
condizionale  della  pena puo' essere subordinato al risarcimento del
danno  e  all'esecuzione  degli  interventi  di  messa  in sicurezza,
bonifica e ripristino di cui all'articolo 58.