Art. 21.
                      (Relazione al Parlamento)
1.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni,
entro  il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato
di  attuazione  della  presente  legge,  sulla  base  dei dati che le
regioni  annualmente,  entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare
al Ministro stesso.