Art. 23.
                         (Entrata in vigore)
1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e
7,  6,  9,  comma  6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20
entrano  in  vigore  il  giorno  successivo a quello di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2.  Le  restanti  disposizioni della presente legge entrano in vigore
dopo  trecento  giorni  dalla  data  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 12 marzo 1999

                              SCALFARO

                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto