Art. 23.
                    Obbligo di contabilizzazione
  1.  Il  concessionario  rende  la  contabilita'  delle  riscossioni
mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche
con  sistemi  informatici;  le modalita' e i termini sono individuati
con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Il  concessionario  per  la  riscossione delle somme iscritte a
ruolo utilizza una casella postale ed un conto corrente bancario.
  3.  Con  decreto  del  Ministero  delle finanze, di concerto con il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono   stabiliti  gli  adempimenti  degli  uffici  finanziari  e  dei
concessionari   in   ordine  allo  svolgimento  dei  controlli  delle
ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilita' di
cui al comma 1.