Art. 24.
                              Quietanze
  1. I concessionari possono compilare  le quietanze da rilasciare ai
sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  602, anche con mezzi  informatici, in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
 
           Nota all'art. 24:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del decreto del
          Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,    n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
            "Art.    29   (Rilascio della   quietanza).   -  Per ogni
          pagamento  di imposte  iscritte a  ruolo   l'esattore  deve
          rilasciare  quietanza    al  contribuente    e   deve farne
          annotazione  nella  scheda intestata  al contribuente.
            L'esattore  puo'    rilasciare   la    quietanza    sulla
          cartella   di pagamento. In  tale caso la  quietanza, oltre
          ad essere  annotata nel ruolo o  nella scheda, deve  essere
          trascritta in  apposito registro, numerato,   timbrato    e
          siglato    in  ogni  foglio,  prima  dell'uso, dall'ufficio
          delle imposte.
            Le   quietanze  possono   essere  firmate    anche    dai
          dipendenti  dell'esattoria  espressamente  autorizzati  dal
          titolare".