Art. 25.
                           Conto giudiziale
  1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario
o, se  precedente, alla cessazione delle  funzioni, il concessionario
rende,  per  le  entrate  statali,   il  conto  giudiziale  ai  sensi
dell'articolo 74 del regio decreto 18  novembre 1923, n. 2440, e, per
le  altre  entrate, un  conto  della  gestione compilato,  anche  con
l'utilizzo di  sistemi informatici, con le  modalita' individuate con
decreto ministeriale.
 
           Nota all'art. 25:
            -  Si    riporta il testo dell'art.  74 del regio decreto
          18   novembre   1923,   n.   2440    (Nuove    disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato):
            "Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle
          entrate e dell'esecuzione  dei  pagamenti delle  spese,   o
          che ricavano  somme dovute allo  Stato e altre delle  quali
          lo  Stato diventa   debitore, o hanno maneggio qualsiasi di
          denaro  ovvero debito di materia,  nonche'  coloro  che  si
          ingeriscono  negli  incarichi  attribuiti  ai detti agenti,
          dipendono   direttamente,   a    seconda  dei    rispettivi
          servizi,    dalle amministrazioni  centrali  o  periferiche
          dello   Stato,   alle   quali debbono   rendere il    conto
          della  gestione   e,   sono sottoposti   alla vigilanza del
          Ministero  del tesoro e alla  giurisdizione della Corte dei
          conti.
            Sono   anche   obbligati alla   resa   del    conto  alle
          amministrazioni  centrali   o   periferiche  dalle    quali
          direttamente  dipendono  gli impiegati ai quali  sia  stato
          dato  incarico di  riscuotere entrate di qualunque natura e
          provenienza.
            I conti giudiziali  sono trasmessi dalle  amministrazioni
          di  cui  ai  commi    precedenti    per il   controllo   di
          rispettiva competenza  alle ragionerie  centrali, regionali
          e provinciali   dello Stato,   a norma  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  vigenti,    entro i due mesi
          successivi  alla  chiusura   dell'esercizio  cui  il  conto
          si riferisce.
            Le  predette  ragionerie,  riveduti  i  conti   ad   esse
          pervenuti,  qualora  non    abbiano   nulla da   osservare,
          appongono  sui singoli   conti   la dichiarazione  di  aver
          eseguito  il riscontro di loro  competenza e li trasmettono
          alla  Corte dei  conti entro i  due mesi   successivi  alla
          data    della   loro   ricezione   ovvero a   quella  della
          ricezione  dei chiarimenti o dei documenti richiesti".