Art. 26.
                    Rimborso delle somme iscritte
a ruolo riconosciute indebite
  1.  Se  le  somme  iscritte  a  ruolo,  pagate  dal  debitore, sono
riconosciute  indebite,  l'ente creditore incarica dell'effettuazione
del  rimborso  il  concessionario,  che  provvede  al  pagamento  nei
successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.
  2.   L'ente   creditore  restituisce  al  concessionario  le  somme
anticipate  ai  sensi  del  comma  1, corrispondendo sulle stesse gli
interessi  legali  a  decorrere  dal  giorno  dell'effettuazione  del
rimborso al debitore.
  3.  Le  modalita'  di  esecuzione dei rimborsi e di restituzione al
concessionario  delle somme anticipate sono stabilite con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  4.  Se  le  somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima
del  pagamento  del  contribuente,  si  rettifica  il  ruolo  secondo
modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3.
  5.  Gli  enti  creditori  diversi  dallo Stato possono, con proprio
provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle
previste dai commi da 1 a 4.