Art. 26.
        Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro
                        del 18 novembre 1994
  1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in
attuazione  della   direttiva  del  18  novembre   1994,  non  ancora
realizzate alla  data di entrata  in vigore del presente  decreto, le
agevolazioni  fiscali,  previste  dall'articolo  2,  comma  3,  della
direttiva medesima, continuano  ad operare anche se  le operazioni si
perfezionano dopo la scadenza  dei termini stabiliti per l'esecuzione
del programma, purche' entro il termine di cui all'articolo 13.
  2. Per  le fondazioni che,  alla data  di scadenza dei  cinque anni
previsti dall'articolo  2, comma 2,  della direttiva del  18 novembre
1994, o del diverso termine  previsto dai decreti di approvazione dei
progetti di trasformazione di cui  al decreto legislativo 20 novembre
1990,   n.  356,   raggiungono  il   parametro  di   diversificazione
dell'attivo  previsto dall'articolo  2,  comma 2,  lettera b),  della
direttiva medesima,  il termine  quadriennale di cui  all'articolo 13
del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza
del predetto termine quinquennale o  del diverso termine previsto dai
decreti  di approvazione  dei progetti  di trasformazione  di cui  al
citato decreto legislativo n. 356 del 1990.
  3. Nei casi previsti dai commi  1 e 2 la conformita' alla direttiva
del  18 novembre  1994  e'  accertata dal  Ministro  del tesoro,  del
bilancio  e  della programmazione  economica  nel  termine di  trenta
giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine
la conformita' si intende accertata.
 
           Note all'art. 26:
            - Si riporta il testo dell'art.  2, comma 3, della citata
          direttiva 18 novembre 1994:
            "3.  Non  costituisce realizzo di plusvalenze  per l'ente
          conferente il trasferimento delle azioni    detenute  nella
          societa'  conferitaria  e rivenienti dal   conferimento che
          consenta  di      rispettare   il   parametro   minimo   di
          diversificazione  di cui al punto b)  del comma precedente.
          Per gli enti conferenti che  abbiano rispettato il suddetto
          parametro  minimo   di   diversificazione   non costituisce
          altresi'  realizzo  di plusvalenze  il trasferimento  delle
          azioni  detenute nella  societa' conferitaria  avvenuto  in
          data successiva al predetto quinquennio".
            -  Per  quanto concerne la  disposizione recata dall'art.
          2, comma 2, lettera b), della  sopra  citata  direttiva  si
          veda in note all'art. 16.
            -  Per   il titolo del  decreto legislativo  n. 356/1990,
          si  veda in note al titolo.