Art. 27.
           Partecipazione al capitale della Banca d'Italia
  1.  Le  fondazioni   che  hanno  adeguato  gli   statuti  ai  sensi
dell'articolo 28,  comma 1, sono  incluse tra i soggetti  che possono
partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:
    a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
  b)  operino, secondo  quanto  previsto dai  rispettivi statuti,  in
almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e
Bolzano;
  c) prevedano nel loro ordinamento  la devoluzione ai fini statutari
nei settori  rilevanti di  una parte di  reddito superiore  al limite
minimo stabilito  dall'Autorita' di vigilanza ai  sensi dell'articolo
10.
  2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della
Banca  d'Italia  agli  enti  di   cui  al  comma  1  non  costituisce
presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche,  dell'imposta   regionale  sulle   attivita'  produttive,
dell'imposta  sul   valore  aggiunto   e  delle  altre   imposte  sui
trasferimenti.
  3.  Ulteriori   condizioni  e  requisiti  per   l'ammissione  delle
fondazioni al  capitale della Banca  d'Italia e per  il trasferimento
delle  quote  possono  essere  previsti dallo  statuto  della  Banca,
approvato con  regio decreto  11 giugno 1936,  n. 1067,  e successive
modifiche ed  integrazioni, in  particolare al  fine di  mantenere un
equilibrato assetto  della distribuzione  delle quote e  dei relativi
diritti.
  4.  Restano fermi  i poteri  che  lo statuto  della Banca  d'Italia
attribuisce  agli  organi deliberativi  della  stessa  in materia  di
cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.
 
           Nota all'art. 27:
            -  Il    regio decreto   11 giugno 1936,  n. 1067,  reca:
          "Approvazione dello statuto della Banca d'Italia".