Art. 28.
                       Disposizioni transitorie
  1.  Le  fondazioni  adeguano  gli  statuti  alle  disposizioni  del
presente decreto  entro centottanta giorni  dalla data di  entrata in
vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale
data e quella nella quale  l'Autorita' di vigilanza provvede, in sede
di  prima applicazione  del  presente decreto,  ad  emanare gli  atti
necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10,
comma  3, lettera  e), non  e' considerato  ai fini  del calcolo  del
termine  di centottanta  giorni stabilito  per procedere  al predetto
adeguamento. Tali atti debbono essere comunque emanati nel termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
trascorso  il   quale  le   fondazioni  possono   comunque  procedere
all'adozione degli statuti.
  2. La disposizione di cui all'articolo  2, comma 1, si applica alle
singole  fondazioni  a decorrere  dalla  data  di approvazione  delle
modifiche statutarie previste dal comma 1.
  3. Le fondazioni che hanno  provveduto ad adeguare gli statuti alle
disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme
statutarie:
  a)  convertire   le  azioni   ordinarie  detenute   nelle  Societa'
conferitarie in azioni privilegiate  nella ripartizione degli utili e
nel  rimborso del  capitale e  senza diritto  di voto  nell'assemblea
ordinaria. La proposta di  conversione e' sottoposta all'approvazione
dell'assemblea   straordinaria  della   societa'  partecipata.   Alla
relativa deliberazione non prende parte  la fondazione, le cui azioni
sono tuttavia computate nel capitale  ai fini del calcolo delle quote
richieste  per la  regolare  costituzione  dell'assemblea stessa.  Le
azioni con voto  limitato non possono superare la  meta' del capitale
sociale;
  b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine
del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
convertibili in azioni ordinarie della Societa' bancaria conferitaria
detenute dalla  fondazione, ovvero  dotati di  cedole rappresentative
del  diritto   all'acquisto  delle   azioni  medesime.   Il  Comitato
interministeriale per il  credito e il risparmio  (CICR), su proposta
della  Banca  d'Italia,  sentita  la  Commissione  nazionale  per  le
societa' e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto,  limiti e criteri per l'emissione dei
titoli di cui alla presente lettera.
  4.  L'incompatibilita'  prevista  dall'articolo  4,  comma  3,  con
riguardo ai componenti l'organo  di amministrazione di fondazioni che
ricoprono alla data dientrata in vigore del presente decreto anche la
carica  di  consigliere  di   amministrazione  in  Societa'  bancarie
conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica
ricoperta nella fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione
del nuovo statuto ai sensi del comma 1.
  5. L'Autorita' di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma
3,  lettera e),  le disposizioni  transitorie in  materia di  bilanci
idonee  ad  assicurare  l'ordinato  passaggio  al  nuovo  ordinamento
previsto dal presente decreto.
  6. Le  disposizioni previste  dagli articoli 22  e 23  si applicano
alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di
presentazione delle  dichiarazioni dei redditi  scade successivamente
alla data di  entrata in vigore del presente decreto  e fino al sesto
periodo di imposta successivo.