Art. 29.
                         Disposizione finale
  1. Per  quanto non previsto  dalla legge  di delega e  dal presente
decreto,  alle fondazioni  si  applicano, in  quanto compatibili,  le
disposizioni  degli articoli  12 e  seguenti e  2501 e  seguenti, del
codice civile.
 
           Nota all'art. 29:
            - Le disposizioni  contenute negli articoli 12 e seguenti
          e   2501   e  seguenti  del    codice  civile,  riguardano,
          rispettivamente,  le persone giuridiche private e le  forme
          di fusione delle societa'.