Art. 29. Disposizione finale 1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.
Nota all'art. 29: - Le disposizioni contenute negli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti del codice civile, riguardano, rispettivamente, le persone giuridiche private e le forme di fusione delle societa'.