Art. 31. Copertura finanziaria 1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge di delega. 2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1999 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 461/1998: "Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ''Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri'', e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Dato a Roma, addi' 17 maggio 1999 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto