Art. 27.
                      Disposizioni transitorie
  1.  I  CAF  gia'  autorizzati sulla base della normativa, anteriore
alla  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre
1998,  n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  inviando  al  Dipartimento  delle  entrate  i  dati, le
notizie,   gli   atti   e  i  documenti  idonei  a  costituire  prova
dell'intervenuto   adeguamento.   I   CAF   danno  in  ogni  caso  al
Dipartimento  delle entrate adeguata comunicazione, entro il predetto
termine,  nel  caso in cui sono gia' in possesso dei requisiti di cui
agli articoli citati.
  2.  I  CAF  di cui al comma 1, che non inviano le comunicazioni ivi
previste   sono   considerati   decaduti   dall'autorizzazione   allo
svolgimento  dell'attivita'  di  assistenza fiscale e sono cancellati
dagli  Albi  di cui all'articolo 9, comma 1. In caso di presentazione
di  comunicazioni  ritenute incomplete, il Dipartimento delle entrate
invita  i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a sessanta
giorni,  qualora  i CAF non provvedano a tale integrazione gli stessi
sono  considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento delle
attivita'  di  assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui
all'articolo 9, comma 1.