Art. 27. Disposizioni transitorie 1. I CAF gia' autorizzati sulla base della normativa, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inviando al Dipartimento delle entrate i dati, le notizie, gli atti e i documenti idonei a costituire prova dell'intervenuto adeguamento. I CAF danno in ogni caso al Dipartimento delle entrate adeguata comunicazione, entro il predetto termine, nel caso in cui sono gia' in possesso dei requisiti di cui agli articoli citati. 2. I CAF di cui al comma 1, che non inviano le comunicazioni ivi previste sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e sono cancellati dagli Albi di cui all'articolo 9, comma 1. In caso di presentazione di comunicazioni ritenute incomplete, il Dipartimento delle entrate invita i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a sessanta giorni, qualora i CAF non provvedano a tale integrazione gli stessi sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'articolo 9, comma 1.