Art. 29. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 maggio 1999 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 312