Art. 29.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 31 maggio 1999
                                                   Il Ministro: Visco
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 312