Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono
attribuite le funzioni gia' di competenza del l'amministrazione
centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto
con gli alunni, al l'amministrazione e alla gestione del patrimonio e
delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non
riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche
disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per
l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui
all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche
utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica
istruzione. Restano ferme le attribuzioni gia' rientranti nella
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente
regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli
adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e
disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni,
le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione,
il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini
della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e
debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e
internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.
A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le
istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli
alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio
e dei beni e alle modalita' di definizione e di stipula dei contratti
di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in
conformita' a quanto stabilito dal regolamento di contabilita' di cui
all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
puo' contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita'
dello Stato, nel rispetto dei principi di universalita', unicita' e
veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale
regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della capacita'
negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento
dell'attivita' negoziale medesima, nonche' modalita' e procedure per
il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi
e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle
scuole e della complessita' dei compiti ad esse affidati, per
garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque
modalita' organizzative particolari per le scuole articolate in piu'
sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresi', anche con
iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento
culturale e professionale del relativo personale per corrispondere
alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia
di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono
esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti
le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui
al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di
contabilita' di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle
istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27,
28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del
personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo
giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola.
Entro tale termine, chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo
stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresi' definitivi a seguito della
decisione sul reclamo.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 138 (Deleghe alle regioni). - l. Ai sensi dell'art.
118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle
regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della
rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione di cui
alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte
degli enti locali interessati, del territorio regionale in
ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal
secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di riordino delle
strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di
cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano
le funzioni relative ai conservatori di musica, alle
accademie di belle arti, agli istituti superiori per le
industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte
drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle
scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249 reca: "Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti".
- Si riporta il testo dell'art. 40, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica".
"Art. 40 (Personale della scuola). - 1. Il numero dei
dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine
dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce
il limite massimo del personale in servizio. Tra i
dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della
programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i
supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti'
chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le
supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore
a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze
dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
determinazione della consistenza numerica del personale
alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro
della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati
i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle
finalita' predette mediante disposizioni sugli organici
funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e
delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee
di breve durata assicurando comunque il perseguimento
dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorita' per le zone
svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di
montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei
principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni
handicappati con interventi adeguati al tipo e alla
gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia
flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi
prevista dall'art. 21, commi 8 e 9 della legge 15 marzo
1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con
contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in
deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in
presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando
il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono
abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da l a
3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della
personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21,
commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
consentita, altresi', alle istituzioni scolastiche la
stipulazione di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche'
non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione
tecnico- professionale dei giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
le regioni concordano modalita' di intese per la
realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di formazione superiore non universitaria, anche
mediante la costituzione di forme associative con altri
soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a
disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni,
dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e
private".
- Per il testo dell'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15
marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa", vedi note all'articolo
12.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente:
"Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"2. Agli enti locali e' attribuita ogni competenza in
materia di soppressione, istituzione, trasferimento di
sedi, plessi, unita' delle istituzioni scolastiche che
abbiano ottenuto la personalita' giuridica e l'autonomia.
Tale competenza e' esercitata su proposta e, comunque
previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate
con particolare riguardo al raggiungimento delle finalita'
di cui all'art. 1, comma 2, nel rispetto delle competenze
di cui all'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112".
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297:
"Art. 26 (Circoli didattici ed istituti scolastici). - 1.
I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria
hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese
di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione
ai compiti ad essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e
gli istituti d'arte sono riconosciuti come enti dotati di
personalita' giuridica e di autonomia nel loro
funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione che si esercita secondo
le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente
privi, sara' attribuita personalita' giuridica ed autonomia
organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e
sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure
che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi
ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, per l'attuazione dell'autonomia scolastica e
per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con
le stesse modalita', le forme di autonomia saranno
ridefinite anche per gli istituti gia' dotati di
personalita' giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalita' di cui al
comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli articoli
seguenti.
Art. 27 (Autonomia amministrativa). - 1. I consigli di
circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali
gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento
amministrativo e didattico sulla base di un bilancio
preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide
con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e
il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto
consuntivo annuale.
3. I contributi per le spesa di funzionamento
amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di
cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della popolazione
scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei
diversi tipi di scuola o istituto nonche' delle esigenze di
funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di
attivita', dai competenti provveditori agli studi con
ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con
aperture di credito dal Ministero della pubblica
istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di
istruzione artistica dotati di personalita' giuridica le
aperture di credito al provveditori agli studi comprendono,
oltre il contributo ordinario previsto nel decreto
istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi
messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del
contributo ordinario stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono
essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla
resa del conto, nei termini e con le modalita' previste
dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilita'
generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti e'
esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle
delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per
territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche,
educative e dei distretti scolastici e' affidato all'Ente
poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei
conti correnti postali. Le modalita' e le condizioni di
svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della
graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da
apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane
e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro emana le istruzioni amministrative
contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di
pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta
esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro
membro della giunta a tal fine designato dalla giunta
stessa e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal
consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal
presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal
fine designato dal consiglio medesimo.
8. Per le assegnazioni di contributi per le attivita' di
aggiornamento e di fondi per l'acquisto dell'arredamento
scolastico si applicano rispettivamente le disposizioni
degli articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le
supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con
imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione
dell'art. 27, comma 4.
10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra
i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di
bilancio, sulla base della consistenza provinciale del
personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di
operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio
delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono
assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione
decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti
dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i
provveditori agli studi assegnano alle istituzioni
scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme
accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad
interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze
temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed
i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le
apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal
fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di
cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive
inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali
supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano
contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente
primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo
e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del Ministro della pubblica
istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro,
ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la
formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e
per i relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale e il controllo dei costi anche su base
comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle
fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalita' di
educazione, ovvero di assistenza scolastica, la
autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per
l'accettazione di donazioni, eredita' o legati e' concessa
con decreto del prefetto della provincia nella quale ha
sede l'ente, su proposta del provveditore agli studi,
osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in
materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di
liberalita' disposte con atti mortis causa, il prefetto
della provincia da' comunicazione delle relative
disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad
apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'art.
3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio
1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorita' governativa centrale
la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni,
eredita' o legati disposti in favore di persone giuridiche
con l'obbligo che siano destinate a costituire il
patrimonio iniziale di fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto
concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso,
di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per
l'accettazione di donazioni, eredita' o legati che
comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta
somma. A tal fine l'accertamento del valore e' effettuato
attraverso apposite relazioni di stima del competente
ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio
concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono approvati
dal provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di
cui al comma 1 devono essere pubblicati in sunto, a cura
del Ministero della pubblica istruzione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Art. 28 (Vigilanza). - 1. Il provveditore agli studi
approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i
conti consuntivi delle istituzioni di cui all'art. 26.
2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione
dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del
consiglio scolastico provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione
dei conti consuntivi su parere di una commissione formata
da due funzionari della carriera dirigenziale o di
qualifica funzionale non inferiore alla settima
appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e
l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato,
nonche' da un rappresentante dei genitori degli allievi,
membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente
esperto in materia amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facolta' di
richiedere i documenti ritenuti opportuni per
l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione
del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei
suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli
didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno
presentato il conto.
5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre
dell'anno finanziario successivo a quello a cui si
riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria
regionale dello Stato competente per territorio per
l'acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini
dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza
pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresi' su regolare
funzionamento degli organi collegiali di circolo e
d'istituto. In caso di irregolarita', invita gli organi a
provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle
irregolarita' stesse.
7. In caso di persistenti e gravi irregolarita' o di
mancato funzionamento del consiglio di circolo o di
istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il
provveditore agli studi sentito il consiglio scolastico
provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, procede allo scioglimento del
consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a
livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a
livello provinciale decide il Ministro sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Art. 29 (Istituzioni con personalita' giuridica). - 1.
Negli istituti con personalita' giuridica le funzioni del
consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta
esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze
proprie di quest'ultimo.
2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita',
compensi e sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi
categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non
sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, e'
effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del
proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente
autorita' scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento
della carriera e alla cessazione dal servizio di tale
personale.
3. Il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al
comma 1 e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno
e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione e
l'altro dal Ministero del tesoro.
4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto
consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per
assicurarsi del regolare andamento della gestione degli
istituti.
5. Agli istituti di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art.
28.
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano
contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1
"possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto
consuntivo".