Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche) 1. A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gia' di competenza del l'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, al l'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni gia' rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento. 2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni. 3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalita' di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformita' a quanto stabilito dal regolamento di contabilita' di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che puo' contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato, nel rispetto dei principi di universalita', unicita' e veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della capacita' negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche' modalita' e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi. 4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalita' organizzative particolari per le scuole articolate in piu' sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresi', anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento. 5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. 6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilita' di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Art. 138 (Deleghe alle regioni). - l. Ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. 2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 reca: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti". - Si riporta il testo dell'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". "Art. 40 (Personale della scuola). - 1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti' chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da l a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi', alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico- professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalita' di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private". - Per il testo dell'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", vedi note all'articolo 12. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente: "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59": "2. Agli enti locali e' attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unita' delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalita' giuridica e l'autonomia. Tale competenza e' esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". - Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 26 (Circoli didattici ed istituti scolastici). - 1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati. 2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d'arte sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che si esercita secondo le norme del presente capo. 3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sara' attribuita personalita' giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le stesse modalita', le forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti gia' dotati di personalita' giuridica. 4. In attesa che siano determinate le modalita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli articoli seguenti. Art. 27 (Autonomia amministrativa). - 1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo. 2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale. 3. I contributi per le spesa di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonche' delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attivita', dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalita' giuridica le aperture di credito al provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso. 4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilita' generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti e' esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio. 5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti scolastici e' affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalita' e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le istruzioni amministrative contabili necessarie. 6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario. 7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo. 8. Per le assegnazioni di contributi per le attivita' di aggiornamento e di fondi per l'acquisto dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97. 9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'art. 27, comma 4. 10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale. 11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze. 12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze. 13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonche' per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa. 15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalita' di educazione, ovvero di assistenza scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredita' o legati e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia. 16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalita' disposte con atti mortis causa, il prefetto della provincia da' comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. 17. Resta attribuita all'autorita' governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredita' o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni. 18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore e' effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente ufficio tecnico erariale. 19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli studi. 20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 28 (Vigilanza). - 1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'art. 26. 2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale. 3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonche' da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile. 4. La commissione di cui al comma 3 ha facolta' di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto. 5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica. 6. Il provveditore agli studi vigila altresi' su regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarita', invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarita' stesse. 7. In caso di persistenti e gravi irregolarita' o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio. 8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale. 9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministro sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Art. 29 (Istituzioni con personalita' giuridica). - 1. Negli istituti con personalita' giuridica le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo. 2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, e' effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente autorita' scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale. 3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro. 4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti. 5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 28. 6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 "possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo".