Art. 15
(Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le
seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio e' legato
ad un ambito territoriale piu' ampio di quello di competenza della
singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in
relazione alla tutela della liberta' di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti
territoriali piu' vasti di quelli della singola istituzione
scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilita' esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del
personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia
previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e
collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto
previsto nell'articolo 14. comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario.