Art. 16
(Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme
che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilita' della
progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di
apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei
servizi di segreteria nel quadro dell'unita' di conduzione affidata
al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano
al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le
rispettive responsabilita'.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purche' riconducibile a
compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto.
Nota all'art. 16.
- Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, reca:
"Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di
istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma
dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".