Art. 16 (Coordinamento delle competenze) 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. 2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. 3. I docenti hanno il compito e la responsabilita' della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. 4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unita' di conduzione affidata al dirigente scolastico. 5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilita'. 6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purche' riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
Nota all'art. 16. - Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, reca: "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".