Art. 56
                           Norma generale
  1.  I  datori  di  lavoro,  i  dirigenti,  i  preposti,  il  medico
competente ed i lavoratori sono soggetti alle sanzioni  previste  nel
Titolo  IX  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dall'articolo 13 dei decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758 e dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, salvo  quanto
previsto nel presente titolo.
 
          Note all'art. 56:
          - Il titolo IX del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
          626  (per l'argomento del D.Lgs. e la data di pubblicazione
          si  veda  nelle  note  alle   premesse)   cosi'   intitola:
          "Sanzioni".
          - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 19 dicembre
          1994,  n.  758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria
          in materia di lavoro, pubblicato nel supplemento  ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  del  26 gennaio 1995, n. 21) che
          sostituisce l'art. 8 della legge 14  luglio  1959,  n.  741
          (Norme  transitorie  per  garantire  minimi  di trattamento
          economico  e  normativo  ai  lavoratori,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  18  settembre 1959, n. 255) e' il
          seguente:
          "Art. 8. -  Il  datore  di  lavoro  che  non  adempie  agli
          obblighi  derivanti  dalle  norme  di  cui all'art. 1 della
          presente legge e' punito con la sanzione amministrativa  da
          lire  cinquantamila  a lire trecentomila. Se l'inosservanza
          si riferisce a piu' di  cinque  lavoratori  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  da  lire  trecentomila a lire due
          milioni".
          - Per il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 si  veda
          nelle note alle premesse.