Art. 59 Sanzioni amministrative 1. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 14. 2. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 4, comma 4.