Art. 61
                  Estinzione delle contravvenzioni
  1.  Alle  contravvenzioni di cui agli articoli 57 e 58 si applicano
le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n.   758.  Le  aziende  unita'  sanitarie  locali  sono  l'organo  di
vigilanza  competente  per  il  procedimento  diretto alla estinzione
della contravvenzione di cui al Capo II del  decreto  legislativo  19
dicembre  1994,  n. 758 e agiscono a tal fine in coordinamento con le
autorita' indicate all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del
19 settembre 1994 e successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 1999
                               CIAMPI
                                  D'ALEMA,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  TREU,  Ministro  dei  trasporti   e
                                  della navigazione
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
 
          Note all'art. 61:
          -  Il  capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
          758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
          di  lavoro),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  26  gennaio  1995,  cosi'
          intitola: ¼Estinzione delle contravvenzioni in  materia  di
          sicurezza e di igiene del lavoro.
          -   Il  testo  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  19
          settembre 1994 n.  626 (per l'argomento e la  pubblicazione
          si  veda  nota nelle premesse) come modificato dall'art. 10
          del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.  242  (per  l'argomento  e  la
          pubblicazione  si  veda  nelle  note  alle  premesse) e' il
          seguente:
          "Art. 23 (Vigilanza). - 1. La  vigilanza  sull'applicazione
          della  legislazione  in  materia  di sicurezza e salute nei
          luoghi di lavoro e' svolta dall'unita' sanitaria locale  e,
          per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale del
          vigili  dei  fuoco,  nonche', per il settore minerario, dal
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          e  per  le  industrie  estrattive di seconda categoria e le
          acque minerali e termali delle regioni e province  autonome
          di Trento e di Bolzano.
          2.  Ferme  restando  le  competenze in materia di vigilanza
          attribuite dalla legislazione vigente  all'ispettorato  del
          lavoro,   per   attivita'   lavorative  comportanti  rischi
          particolarmente elevati, da  individuare  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei
          Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  della
          sanita',  sentita  la  Commissione  consultiva  permanente,
          l'attivita'    di    vigilanza    sull'applicazione   della
          legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
          anche  dall'ispettorato   del   lavoro   che   ne   informa
          preventivamente  il  servizio  di  prevenzione  e sicurezza
          dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
          3. Il decreto di cui al comma 2  e'  emanato  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
          4.  Restano  ferme  le competenze in materia di sicurezza e
          salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti
          agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle  autorita'
          marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la
          sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed
          in  ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari
          e tecnici istituiti per le Forze armate e per le  Forze  di
          polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le
          aree  riservate  o  operative  e  per quelle che presentano
          analoghe esigenze  da  individuarsi,  anche  per  quel  che
          riguarda  le  modalita'  di  attuazione,  con  decreto  del
          Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
          della    previdenza    sociale     e     della     sanita'.
          L'Amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
          servizi istituiti per le Forze armate e di  polizia,  anche
          mediante  convenzione  con  i rispettivi ministeri, nonche'
          dei  servizi  istituiti  con  riferimento  alle   strutture
          penitenziarie".
          - Per il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si veda
          nelle note alle premesse.