Art. 14
                           (Attribuzioni)

  1.  Al  ministero  dell'interno  sono  attribuite  le  funzioni e i
compiti  spettanti  allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione  e  del  funzionamento  degli organi degli enti locali e
funzioni  statali  esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile e politiche di protezione
civile,  poteri  di ordinanza in materia di protezione civile, tutela
dei   diritti  civili,  cittadinanza  immigrazione,  asilo,  soccorso
pubblico, prevenzione incendi.
  2.  Il  ministero  svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
    a)  garanzia  della  regolare  costituzione degli organi elettivi
degli  enti  locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali,  vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita'
di collaborazione con gli enti locali;
    b)  tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento
delle forze di polizia;
    c)   amministrazione   generale   e   supporto   dei  compiti  di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
    d)   tutela   dei  diritti  civili,  ivi  compresi  quelli  delle
confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
  3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del
fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso assegnati dalla normativa
vigente,  ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione
civile,  ai  sensi  del  Capo  IV  del  Titolo V del presente decreto
legislativo.
  4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.
 
          Nota all'art. 14:
            -  La  legge  1  aprile  1981,  n.  121  recante   "Nuovo
          ordinamento  dell'amministrazione della pubblica sicurezza"
          e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10  aprile
          1981, n. 100 - suppl. ord.