Art. 15
                            (Ordinamento)

  1.  Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non puo' essere superiore a quattro.
  2.  L'organizzazione  periferica  del ministero e' costituita dagli
Uffici  territoriali  del  governo  di cui all'articolo 11, anche con
compiti  di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle
Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili
del fuoco.