Art. 10 Conservazione della documentazione relativa al trattamento 1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge devono essere conservati e custoditi con le modalita' di cui all'articolo 9. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 15