Art. 9
                    Trattamento di dati personali

  1.  Nel  caso  di trattamento di dati personali per fini diversi da
quelli dell'articolo 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi
da quelli previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalita':
  a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e
nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19
   della  legge,  il titolare o, se designato, il responsabile devono
   prescrivere  che  gli  incaricati  abbiano  accesso  ai  soli dati
   personali  la  cui  conoscenza  sia  strettamente  necessaria  per
   adempiere ai compiti loro assegnati;
b) gli  atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati
   in  archivi  ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati
   del  trattamento,  devono  essere  da  questi  ultimi conservati e
   restituiti al termine delle operazioni affidate.
  2.  Nel  caso  di  trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24
della  legge,  oltre  a  quanto  previsto  nel comma 1, devono essere
osservate le seguenti modalita':
a) se  affidati  agli  incaricati  del  trattamento,  gli  atti  e  i
   documenti   contenenti   i   dati   sono   conservati,  fino  alla
   restituzione, in contenitori muniti di serratura;
b) l'accesso  agli  archivi  deve  essere controllato e devono essere
   identificati  e  registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo
   l'orario di chiusura degli archivi stessi.
 
           Note all'art. 9:
            -  Per  il  testo  dell'art.  3    della  citata legge 31
          dicembre 1996, n.  675, vd. supra in nota all'art. 2.
            - Si trascrive il testo  degli  articoli  8  e  19  della
          citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:
            "Art.  8    (Responsabile).  -  1.    Il responsabile, se
          designato, deve essere  nominato  tra  soggetti   che   per
          esperienza,  capacita'  ed affidabilita'  forniscano idonea
          garanzia  del   pieno rispetto  delle vigenti  disposizioni
          in materia   di   trattamento,   ivi compreso   il  profilo
          relativa alla sicurezza.
            2.    Il      responsabile    procede    al   trattamento
          attenendosi   alle istruzioni impartite   dal  titolare  il
          quale,    anche tramite verifiche periodiche, vigila  sulla
          puntuale  osservanza delle  disposizioni di cui al comma  1
          e delle proprie istruzioni.
            3.    Ove    necessario   per   esigenze   organizzative,
          possono    essere  designati  responsabili  piu'  soggetti,
          anche mediante suddivisione di compiti.
            4.  I  compiti  affidati    al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto.
            5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
          personali  ai  quali   hanno   accesso   attenendosi   alle
          istruzioni del titolare o del responsabile".
            "Art.   19  (Incaricati del  trattamento).  -  1. Non  si
          considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
          parte delle persone incaricate per iscritto di compiere  le
          operazioni   del   trattamento   dal   titolare      o  dal
          responsabile, e   che operano    sotto  la    loro  diretta
          autorita'".
            -  Per il  testo  degli articoli  22  e 24  della  citata
          legge  31 dicembre 1996, n. 675, vd. supra in nota all'art.
          5.