Art. 28 
                         (Norme transitorie) 
 
  1. Per gli stabilimenti gia' autorizzati in  base  alla  previgente
normativa e per i quali, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, non sia stata ultimata la costruzione, la  notifica  di  cui
all'articolo 6, comma 1,  deve  essere  trasmessa  centoventi  giorni
prima dell'inizio dell'attivita'. 
  2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 3,
le misure  di  controllo  di  cui  all'articolo  25  sono  effettuate
conformemente a quanto  previsto  dalle  norme  tecniche  in  materia
riconosciute a livello nazionale ed internazionale. 
  3. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma  4,
il rapporto di sicurezza deve  essere  redatto  in  conformita'  alle
indicazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori  elementi
di cui all'allegato II. Per i nuovi stabilimenti o per  le  modifiche
di stabilimenti esistenti di cui all'articolo 10, fino all'emanazione
dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di  sicurezza
deve essere formulato secondo le specificazioni contenute al punto  5
dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2  agosto  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  246  del  6  settembre  1984,  e
secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri   31   marzo   1989,   utilizzando   la
corrispondenza  riportata  nell'appendice  allo  stesso  allegato,  e
integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II. 
  4. Fino all'emanazione del  decreto  di  cui  all'articolo  10,  si
applicano i criteri stabiliti nell'allegato al decreto  del  Ministro
dell'ambiente del 13 maggio 1996. 
 
              Note all'art. 28.
              -  Per  quanto  concerne  il decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  31 marzo 1989, si veda nelle note
          all'art. 2.
              - Il decreto ministeriale 2 agosto 1984, reca: "Norme e
          specificazioni   per   la   formulazione  del  rapporto  di
          sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attivita'
          a   rischio  di  incidenti  rilevanti  di  cui  al  decreto
          ministeriale  16  novembre  1983.  L'allegato  A,  punto 5,
          contiene:
              "Specificazioni  per  la  formulazione  del rapporto di
          sicurezza per la fase "Nulla osta di fattibilita'".
              -  Per  quanto  concerne  il decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  31 marzo 1989, si veda nelle note
          all'art. 2.
              - Per quanto concerne il decreto ministeriale 13 maggio
          1996, si veda nelle note all'art. 2.