Art. 28 (Norme transitorie) 1. Per gli stabilimenti gia' autorizzati in base alla previgente normativa e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata ultimata la costruzione, la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere trasmessa centoventi giorni prima dell'inizio dell'attivita'. 2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 3, le misure di controllo di cui all'articolo 25 sono effettuate conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale ed internazionale. 3. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere redatto in conformita' alle indicazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche di stabilimenti esistenti di cui all'articolo 10, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 246 del 6 settembre 1984, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato, e integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II. 4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 10, si applicano i criteri stabiliti nell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1996.
Note all'art. 28. - Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, si veda nelle note all'art. 2. - Il decreto ministeriale 2 agosto 1984, reca: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attivita' a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983. L'allegato A, punto 5, contiene: "Specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza per la fase "Nulla osta di fattibilita'". - Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, si veda nelle note all'art. 2. - Per quanto concerne il decreto ministeriale 13 maggio 1996, si veda nelle note all'art. 2.