Art. 29 (Norme di salvaguardia) 1. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, in relazione alle previste istruttorie e controlli, i relativi oneri sono posti a carico dei soggetti gestori. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal presente decreto. 3. Per le istruttorie ed i controlli di competenza delle regioni e degli enti locali, le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all'entrata dei rispettivi bilanci per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della riassegnazione delle somme di cui alle tariffe del comma 2 alle apposite unita' previsionali di base relative ai controlli e alle istruttorie dei Ministeri interessati.