Art. 29 
                       (Norme di salvaguardia) 
 
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  debbono  derivare
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato  e,
in relazione alle previste istruttorie e controlli, i relativi  oneri
sono posti a carico dei soggetti gestori. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
sono disciplinate le modalita', anche  contabili,  e  le  tariffe  da
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti  dal
presente decreto. 
  3. Per le istruttorie ed i controlli di competenza delle regioni  e
degli enti locali, le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2
sono  versate  all'entrata  dei   rispettivi   bilanci   per   essere
riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. 
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della riassegnazione delle
somme  di  cui  alle  tariffe  del  comma  2  alle  apposite   unita'
previsionali di base relative ai controlli  e  alle  istruttorie  dei
Ministeri interessati.