Art. 7.

  1.   I   cittadini   degli  Stati  membri  che  hanno  ottenuto  il
riconoscimento di cui agli articoli 2, 3 e 4 usano rispettivamente il
titolo  di "medico chirurgo" e "medico chirurgo specialista in ..." e
fanno uso delle relative abbreviazioni.
  2.   Il  titolo  professionale  di  cui  al  comma  l  puo'  essere
accompagnato  dal  titolo di formazione corrispondente, come indicato
negli  allegati  A,  B  e C, nella lingua dello stato di origine o di
provenienza  seguito  dal nome e luogo dell'universita' o istituzione
che   ha   rilasciato  tale  titolo  nello  Stato  di  origine  o  di
provenienza.
  3.  Il  Ministero della sanita' indica le modalita' di utilizzo del
titolo  di  formazione di cui al comma 2 nel caso in cui il titolo di
formazione  possa essere confuso con un titolo che richieda in Italia
una  formazione  maggiore  che  il titolare non ha compiuto o che dia
possibilita' di una attivita' diversa da quella prevista dal Paese in
cui il titolo e' stato conseguito.