Art. 7. 1. I cittadini degli Stati membri che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 2, 3 e 4 usano rispettivamente il titolo di "medico chirurgo" e "medico chirurgo specialista in ..." e fanno uso delle relative abbreviazioni. 2. Il titolo professionale di cui al comma l puo' essere accompagnato dal titolo di formazione corrispondente, come indicato negli allegati A, B e C, nella lingua dello stato di origine o di provenienza seguito dal nome e luogo dell'universita' o istituzione che ha rilasciato tale titolo nello Stato di origine o di provenienza. 3. Il Ministero della sanita' indica le modalita' di utilizzo del titolo di formazione di cui al comma 2 nel caso in cui il titolo di formazione possa essere confuso con un titolo che richieda in Italia una formazione maggiore che il titolare non ha compiuto o che dia possibilita' di una attivita' diversa da quella prevista dal Paese in cui il titolo e' stato conseguito.