Art. 24.
              Abolizione del principio di ultrattivita'
                   delle norme penali finanziarie

    1. L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e' abrogato.
    2. Sono altresi' abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 16 marzo
1991,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n.
357,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1994, n.
489.
    3. Non e' ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione
delle disposizioni abrogate dal comma 2.