Art. 25.
         Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale

    1.  Dopo  l'articolo  295  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' inserito il seguente:
    "Art. 295-bis (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve
entita'). - Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286,
287,  288,  289,  290,  291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di
confine  dovuti  non  supera  lire  sette  milioni e non ricorrono le
circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in
luogo  della  pena  stabilita  dai  medesimi  articoli,  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  non minore di due e non maggiore di dieci
volte  i  diritti  di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo
294,  la  sanzione  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a lire un
milione.
    La  sanzione  puo' essere aumentata fino alla meta' se ricorre la
circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma.
    Le  disposizioni  degli  articoli 301, 301-bis e 333 si osservano
anche  con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I
provvedimenti  per  i  quali,  in base alle medesime disposizioni, e'
competente  l'autorita'  giudiziaria  sono  adottati  dal  capo della
dogana nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata.
    Nei  casi  in  cui le violazioni previste dagli articoli indicati
nel  primo  comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei
diritti  di  confine  dovuti  non  superi  lire sette milioni, per la
presenza  delle  circostanze  aggravanti  indicate dell'articolo 295,
secondo   comma,  queste  ultime  restano  soggette  al  giudizio  di
equivalenza  o  di  prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a
norma dell'articolo 69 del codice penale.
    Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano ai fatti
di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.".