Art. 27. Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 1. Nel comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da "con l'arresto fino a due anni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni".