Art. 27.
        Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2,
        comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853

    1.  Nel  comma  26  dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre
1984,  n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985,  n.  17, le parole da "con l'arresto fino a due anni" sino alla
fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti: "con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  quattro  milioni  a  lire venti
milioni   qualora   nell'anno   abbiano   effettuato  acquisti  senza
applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore
a  lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano
effettuato  acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare
di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni".