Art. 10. Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010. 2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati. (( 2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007». 2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui al comma 1313» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1312». 2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) spese di funzionamento». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero): «Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei componenti). - 1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi. 2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalita' dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per la generalita' dei Comitati. 3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto. 4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorita' consolare propone, altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.». - Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266), cosi' come modificato dalla presente legge: «7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2007 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo art. 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.». - Si riporta il testo del comma 1314 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), cosi' come modificato dalla presente legge: «1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.». - Si riporta il testo del comma 1318 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e' istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale; c) attivita' di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; d) spese di funzionamento.».