Art. 10.


                Elezioni per il rinnovo dei Comitati
                      degli italiani all'estero


  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero  (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli
italiani  all'estero  (CGIE)  sono  rinviate  rispetto  alla scadenza
prevista  dall'articolo  8  della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali
elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
  2.  Gli  attuali  componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano  in  carica  fino  alla data di entrata in funzione dei nuovi
Comitati.
  (( 2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85,  al  comma  7-bis,  le parole: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre
2003»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  1 gennaio 1999 al 31
dicembre 2007».
  2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  le  parole:  «di  cui  al  comma  1313»  sono  sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 1312».
  2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
  «c-bis) spese di funzionamento». ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 ottobre
          2003,  n.  286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati
          degli italiani all'estero):
             «Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei componenti). -
          1.  I componenti del Comitato restano in carica cinque anni
          e  sono  rieleggibili  solo  per  un periodo massimo di due
          mandati consecutivi.
             2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia,
          per  qualsiasi  motivo,  avvenuta  in  tempi  tali  che  la
          scadenza   del   mandato  non  coincide  con  quella  della
          generalita'  dei  Comitati,  la  durata  in  carica di tali
          componenti  non puo' protrarsi oltre il limite previsto per
          la generalita' dei Comitati.
             3.  Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione
          del   presidente   del   Comitato,   i   membri   deceduti,
          dimissionari   o  decaduti  sono  sostituiti  con  i  primi
          candidati  non  eletti  della  lista  cui  appartengono. La
          mancata  partecipazione  immotivata  ai lavori del Comitato
          per  tre  sedute  consecutive  comporta  la decadenza dalla
          carica.  E',  altresi', motivo di decadenza dalla carica di
          membro  del Comitato il trasferimento della residenza dalla
          circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
             4.  Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a
          meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare,
          che  indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla
          data   di   scioglimento.  L'autorita'  consolare  propone,
          altresi',  lo  scioglimento del Comitato quando esso rinvia
          cinque  sedute  consecutive per mancanza del numero legale,
          oppure  quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica
          della  circoscrizione,  non  e'  in  grado  di garantire un
          regolare  espletamento delle sue funzioni. Sulla base della
          proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari
          esteri,  di  concerto  con il Ministro per gli italiani nel
          mondo,  sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone
          con decreto lo scioglimento del Comitato.».
             -  Si  riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 17 del
          decreto  legislativo  24  marzo 2000, n. 85 (Riordino della
          carriera  diplomatica,  a  norma dell'art. 1 della legge 28
          luglio  1999, n. 266), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «7-bis.  In deroga a quanto previsto dagli articoli 102,
          primo  comma,  lettera  b), e 107, primo comma, lettera a),
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1°
          gennaio 1999 al 31 dicembre 2007 possono essere promossi al
          grado  di  consigliere  di  legazione  anche  se  non hanno
          frequentato  il  corso  di aggiornamento di cui al medesimo
          art.  102,  primo  comma, lettera b). I funzionari che sono
          stati  promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti
          a  seguire,  entro  tre  anni  dalla  promozione stessa, un
          apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1314 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2007),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «1314.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   che   ne  verifica  la  compatibilita'  con  gli
          obiettivi  indicati  nell'aggiornamento  del  programma  di
          stabilita'  e  crescita  presentato all'Unione europea, una
          quota  non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti
          dalle  operazioni di dismissione di cui al comma 1312, puo'
          essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre
          1998,  n.  477,  per  la ristrutturazione, il restauro e la
          manutenzione    straordinaria    degli   immobili   ubicati
          all'estero.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1318 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 296 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «1318.  Presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e  gli
          uffici consolari e' istituito un Fondo speciale destinato a
          finanziare le seguenti tipologie di spesa:
              a) manutenzione degli immobili;
              b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie
          di lavoro interinale;
              c)   attivita'   di   istituto,   su  iniziativa  della
          rappresentanza   diplomatica   o   dell'ufficio   consolare
          interessati;
              d) spese di funzionamento.».