Art. 10.
Elezioni per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli
italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza
prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali
elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi
Comitati.
(( 2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85, al comma 7-bis, le parole: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 gennaio 1999 al 31
dicembre 2007».
2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: «di cui al comma 1313» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 1312».
2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) spese di funzionamento». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 ottobre
2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati
degli italiani all'estero):
«Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei componenti). -
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni
e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due
mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia,
per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la
scadenza del mandato non coincide con quella della
generalita' dei Comitati, la durata in carica di tali
componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per
la generalita' dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione
del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi
candidati non eletti della lista cui appartengono. La
mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato
per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di
membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla
circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a
meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare,
che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla
data di scioglimento. L'autorita' consolare propone,
altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia
cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale,
oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica
della circoscrizione, non e' in grado di garantire un
regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della
proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone
con decreto lo scioglimento del Comitato.».
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 17 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino della
carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28
luglio 1999, n. 266), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102,
primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1°
gennaio 1999 al 31 dicembre 2007 possono essere promossi al
grado di consigliere di legazione anche se non hanno
frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo
art. 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono
stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti
a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un
apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.».
- Si riporta il testo del comma 1314 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, che ne verifica la compatibilita' con gli
obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, una
quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti
dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, puo'
essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre
1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili ubicati
all'estero.».
- Si riporta il testo del comma 1318 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari e' istituito un Fondo speciale destinato a
finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie
di lavoro interinale;
c) attivita' di istituto, su iniziativa della
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
interessati;
d) spese di funzionamento.».