Art. 51. Valore della firma digitale nel tempo 1. La firma digitale, ancorche' sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, e' valida se alla stessa e' associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.