Art. 52. Cessazione dell'attivita' di certificatore 1. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita' senza indicare un certificatore sostitutivo ai sensi dell'art. 37, comma 2, del codice e senza garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dal codice e dal presente decreto, il CNIPA, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo previsti dall'articolo 31 del codice, si rende depositario di quest'ultima.