Art. 52.


             Cessazione dell'attivita' di certificatore


  1.  Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita'
senza  indicare  un  certificatore sostitutivo ai sensi dell'art. 37,
comma  2,  del  codice  e  senza  garantire  la  conservazione  e  la
disponibilita'   della  documentazione  prevista  dal  codice  e  dal
presente  decreto,  il  CNIPA,  nell'ambito dei poteri di vigilanza e
controllo  previsti dall'articolo 31 del codice, si rende depositario
di quest'ultima.