Art. 53. Disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2009 Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 223