Art. 53.


                         Disposizioni finali


  1.  Il  presente decreto entra in vigore decorsi centottanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  2.  Dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto e' abrogato il
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004,
recante  le  regole  tecniche  per la formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 marzo 2009

                                            Il Ministro delegato
                                      per la pubblica amministrazione
                                              e l'innovazione
                                                 Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 4, foglio n. 223