Art. 15.


                Comunicazione tra le amministrazioni


  1.   La   Comunicazione  unica  e'  trasmessa  immediatamente  alle
amministrazioni  di  cui  all'art. 4, ad esclusione di quella per una
nuova  impresa  ai  fini  previdenziali, che e' inviata a seguito del
completamento  dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ovvero
nell'albo delle imprese artigiane.
  2.  Le  comunicazioni  sono  inviate  tramite  sistema  pubblico di
connettivita'  e  cooperazione  e,  nelle  more della definizione dei
relativi accordi di servizio, tramite PEC.
  3.   Il   registro   delle  imprese  invia  le  comunicazioni  alle
amministrazioni  espressamente  indicate  nel modulo di Comunicazione
unica.  Per  gli  opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le
comunicazioni  non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse
all'Istituto.
  4.  I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della
modulistica relativamente a:
   a) modello di Comunicazione unica;
   b) modulistica di competenza dell'ente;
   c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA.
  5.  Contestualmente  al  ricevimento  della Comunicazione unica, le
amministrazioni comunicano al registro delle imprese:
   a) il numero identificativo della richiesta;
   b) l'esito del ricevimento.
  6.   Alla   conclusione   del   procedimento   di   competenza,  le
amministrazioni comunicano al registro delle imprese:
   a) l'esito del procedimento;
   b)  il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di
nuova posizione.