Art. 15. Comunicazione tra le amministrazioni 1. La Comunicazione unica e' trasmessa immediatamente alle amministrazioni di cui all'art. 4, ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, che e' inviata a seguito del completamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nell'albo delle imprese artigiane. 2. Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettivita' e cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC. 3. Il registro delle imprese invia le comunicazioni alle amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica. Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto. 4. I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a: a) modello di Comunicazione unica; b) modulistica di competenza dell'ente; c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA. 5. Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese: a) il numero identificativo della richiesta; b) l'esito del ricevimento. 6. Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese: a) l'esito del procedimento; b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione.