Art. 25. 
 
 
                          Difensore civico 
 
  1. Il  Consiglio  di  Amministrazione  valuta  l'istituzione  della
figura del Difensore civico con compiti  di  garanzia  e  tutela  dei
diritti degli studenti. 
  2. Il Difensore civico e' nominato dal Presidente del Consiglio  di
Amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato e'  rinnovabile
una sola volta.