Art. 18 
 
 
Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario  e
                            contributivo 
 
  1. I Comuni partecipano all'attivita'  di  accertamento  fiscale  e
contributivo  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo,  in
revisione del disposto dell'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  1  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra
l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate,  alla  Guardia
di finanza  e  all'INPS,  di  elementi  utili  ad  integrare  i  dati
contenuti nelle dichiarazioni  presentate  dai  contribuenti  per  la
determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi: 
    a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti  sono
tenuti ad istituire, laddove  non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  il
Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento  per  l'istituzione
del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro  il
termine di 90 giorni dall'entrata in vigore (( del presente  decreto;
)) 
    b) i Comuni con  popolazione  inferiore  a  cinquemila  abitanti,
laddove non abbiano gia' costituito  il  Consiglio  tributario,  sono
tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  il  Testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,   per   la   successiva
istituzione del  Consiglio  tributario.  A  tale  fine,  la  relativa
convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e'  adottata  dai
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il  termine  di
180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 2-bis. Gli adempimenti organizzativi di  cui  al  comma  2  sono
svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a
legislazione vigente. )) 
  3. In occasione della loro prima seduta, successiva  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  Consigli   tributari
deliberano in ordine alle forme di collaborazione con  l'Agenzia  del
territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19. 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
      «L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei  comuni  le
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2  dei  contribuenti  in   essi
residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  entrate,  prima   della
emissione degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38,
quarto comma e  seguenti,  inviano  una  segnalazione  ai  comuni  di
domicilio fiscale dei soggetti passivi.»; 
    b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole  da
«il comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «il  comune
di domicilio fiscale del contribuente, o il  consorzio  al  quale  lo
stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune  puo'
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati  alle
dichiarazioni gia' trasmessegli in  copia  dall'ufficio  stesso.»  e'
abrogato; 
    c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
  «Il comune di domicilio fiscale del contribuente,  con  riferimento
agli accertamenti di cui al secondo comma,  comunica  entro  sessanta
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento  in
suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.»; 
    d) sono abrogati i commi quinto, sesto  e  settimo  dell'articolo
44; 
    e) l'articolo 45 e' abrogato. 
  5. All'articolo 1 del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Per  potenziare
l'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  contributiva,   in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e  collaborazione
amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale
e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota
pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi  statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili  applicate
sui maggiori contributi  riscossi  a  titolo  definitivo,  a  seguito
dell'intervento del comune  che  abbia  contribuito  all'accertamento
stesso.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Con  provvedimento
del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,    emanato    entro
quarantacinque giorni dalla  data  ((  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  ))  d'intesa  con  l'INPS  e  la  Conferenza
unificata, sono stabilite  le  modalita'  tecniche  di  accesso  alle
banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica,  di
copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti,
nonche'  quelle  della  partecipazione  dei  comuni  all'accertamento
fiscale e contributivo di  cui  al  comma  1.  Per  le  attivita'  di
supporto all'esercizio di  detta  funzione  di  esclusiva  competenza
comunale, i comuni possono avvalersi  delle  societa'  e  degli  enti
partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari  delle  entrate
comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle
banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento  sono  altresi'
individuate le ulteriori materie per le quali  i  comuni  partecipano
all'accertamento fiscale e contributivo;  in  tale  ultimo  caso,  il
provvedimento, adottato d'intesa con il  direttore  dell'Agenzia  del
territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche
una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»; 
    c) e' abrogato il comma 2-ter. 
  6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole «30 per cento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «33 per cento». 
  7. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per  cento
e le sanzioni civili spettanti  ai  comuni  che  abbiano  contribuito
all'accertamento,  ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  nonche'  le   relative
modalita' di attribuzione. 
  8. Resta fermo il provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di  accesso  dei  comuni
alle banche dati e alle dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  ai
comuni,  nonche'  alle  modalita'  di  partecipazione  degli   stessi
all'accertamento fiscale e contributivo. 
  9. Gli importi che  lo  Stato  riconosce  ai  comuni  a  titolo  di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto  delle  somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione  Europea.  Sulle  quote  delle
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle  Regioni  a
statuto ordinario, a  quelle  a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti  riconoscere
ai   comuni   le   somme   dovute   a   titolo   di    partecipazione
all'accertamento. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          recante "Disposizioni comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi" come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 44. (Partecipazione dei comuni  all'accertamento)
          - I comuni partecipano all'accertamento dei  redditi  delle
          persone  fisiche  secondo  le  disposizioni  del   presente
          articolo e di quello successivo. 
              L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
          le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti  in
          essi residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  Entrate,
          prima della emissione  degli  avvisi  di  accertamento,  ai
          sensi dell'articolo 38, quarto comma  e  seguenti,  inviano
          una  segnalazione  ai  comuni  di  domicilio  fiscale   dei
          soggetti passivi. 
              Il comune di domicilio fiscale del contribuente,  o  il
          consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala all'ufficio
          delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi
          contenuti  nelle  dichiarazioni  presentate  dalle  persone
          fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti  ed
          elementi rilevanti e fornendo  ogni  idonea  documentazione
          atta a comprovarla.  Dati,  fatti  ed  elementi  rilevanti,
          provati da idonea documentazione, possono essere  segnalati
          dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. 
              Il comune di domicilio fiscale  del  contribuente,  con
          riferimento agli accertamenti  di  cui  al  secondo  comma,
          comunica entro sessanta giorni da  quello  del  ricevimento
          della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
          determinazione del reddito complessivo. 
              Il comune per gli  adempimenti  previsti  dal  terzo  e
          quarto  comma  puo'  richiedere   dati   e   notizie   alle
          amministrazioni ed  enti  pubblici  che  hanno  obbligo  di
          rispondere gratuitamente." 
              L'articolo 45 del d.P.R. n.600 del 1973, abrogato dalla
          presente legge recava: 
              «45.Commissione per l'esame delle proposte del comune.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248  recante  «Misure  di
          contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria e finanziaria», come modificato  dal  la
          presente legge: 
              «Art.  1.  (Partecipazione  dei  comuni  al   contrasto
          all'evasione  fiscale).  1.  Per  potenziare  l'azione   di
          contrasto   all'evasione   fiscale   e   contributiva,   in
          attuazione  dei  principi  di  economicita',  efficienza  e
          collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
          all'accertamento  fiscale  e  contributivo  e'  incentivata
          mediante il riconoscimento di una  quota  pari  al  33  per
          cento delle  maggiori  somme  relative  a  tributi  statali
          riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni  civili
          applicate  sui  maggiori  contributi  riscossi   a   titolo
          definitivo, a seguito dell'intervento del comune che  abbia
          contribuito all'accertamento stesso. 
              2. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'INPS
          e la Conferenza  unificata,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche di accesso alle banche dati e di  trasmissione  ai
          comuni,  anche  in   via   telematica,   di   copia   delle
          dichiarazioni relative ai contribuenti in  essi  residenti,
          nonche'   quelle   della    partecipazione    dei    comuni
          all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma  1.
          Per  le  attivita'  di  supporto  all'esercizio  di   detta
          funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono
          avvalersi delle  societa'  e  degli  enti  partecipati  dai
          comuni  stessi  ovvero  degli  affidatari   delle   entrate
          comunali i quali,  pertanto,  devono  garantire  ai  comuni
          l'accesso alle banche  dati  utilizzate.  Con  il  medesimo
          provvedimento  sono  altresi'  individuate   le   ulteriori
          materie per le quali i comuni partecipano  all'accertamento
          fiscale  e  contributivo;   in   tale   ultimo   caso,   il
          provvedimento,   adottato   d'intesa   con   il   direttore
          dell'Agenzia del  territorio  per  i  tributi  di  relativa
          competenza, puo' prevedere anche una applicazione  graduale
          in relazione ai diversi tributi. 
              2-bis. Nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
          relative   norme   di   attuazione,   ed   in   particolare
          dall'articolo 13del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
          268. 
              2-ter (abrogato)» 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  recante  «Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 31. (Consorzi). -  1.  Gli  enti  locali  per  la
          gestione associata di uno  o  piu'  servizi  e  l'esercizio
          associato  di  funzioni  possono  costituire  un  consorzio
          secondo le norme previste per le aziende  speciali  di  cui
          all'articolo  114,  in  quanto  compatibili.  Al  consorzio
          possono partecipare altri enti  pubblici,  quando  siano  a
          cio'  autorizzati,  secondo  le  leggi  alle   quali   sono
          soggetti. 
              2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi  dell'articolo  30,  unitamente  allo   statuto   del
          consorzio. 
              3. In particolare la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a  quanto  disposto  dai  commi  8,  9  e  10
          dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e
          prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,  degli  atti
          fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
          convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la  nomina
          e le funzioni degli organi consortili. 
              4. Salvo quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti legali anche enti  diversi  dagli
          enti locali, l'assemblea  del  consorzio  e'  composta  dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
              5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
              6.  Tra  gli  stessi  enti  locali  non   puo'   essere
          costituito piu' di un consorzio. 
              7. In caso di rilevante interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
              8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'   di   cui
          all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le
          aziende speciali 
              - Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 83 del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 come modificato  dalla
          presente legge: 
              Art. 83. (Efficienza dell'Amministrazione  finanziaria)
          - 1- 15 omissis 
              16. Al fine di assicurare  maggiore  effettivita'  alla
          previsione di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i  sei
          mesi successivi alla richiesta di iscrizione  nell'anagrafe
          degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio
          dell'Agenzia  delle   entrate   competente   per   l'ultimo
          domicilio fiscale  che  il  richiedente  ha  effettivamente
          cessato la  residenza  nel  territorio  nazionale.  Per  il
          triennio successivo alla predetta richiesta  di  iscrizione
          la  effettivita'  della  cessazione  della  residenza   nel
          territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei
          comuni e dell'Agenzia delle entrate,  la  quale  si  avvale
          delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              17. In fase di prima attuazione delle disposizioni  del
          comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte  dei
          comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata  anche
          nei confronti delle persone fisiche che  hanno  chiesto  la
          iscrizione   nell'anagrafe   degli    italiani    residenti
          all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei
          comuni  e'  anche  in  questo  caso  incentivata   con   il
          riconoscimento della quota  pari  al  33  per  cento  delle
          maggiori somme  relative  ai  tributi  statali  riscosse  a
          titolo definitivo previsto dall'articolo 1,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
              18 - 28-duodecies (omissis)».