Art. 20 
 
 
     Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni 
           all'uso del contante e dei titoli al portatore 
 
  1. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila. 
  2. In ragione di quanto  disposto  dal  comma  1,  ed  al  fine  di
rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.
231, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nell'articolo 49, al comma 13, le  parole:  «30  giugno  2009»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»; 
    b) all'articolo 58, dopo il  comma  7  e'  aggiunto  il  seguente
comma: «Per le violazioni previste dai precedenti commi, la  sanzione
amministrativa pecuniaria non  puo'  comunque  essere  inferiore  nel
minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma
1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro  la  sanzione
minima e' aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila  euro
le sanzioni  minima  e  massima  sono  aumentate  del  cinquanta  per
cento.». 
  ((  2-bis.  E'  esclusa  l'applicazione  delle  sanzioni   di   cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi  1,
5, 8, 12 e 13 del medesimo  decreto,  commesse  nel  periodo  dal  31
maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di  importo
introdotte dal comma 1 del presente articolo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  49  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n.  231  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure   di   esecuzione»   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 49.  (Limitazioni  all'uso  del  contante  e  dei
          titoli al portatore). - 1. E' vietato il  trasferimento  di
          denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
          al portatore o di titoli al portatore in euro o  in  valuta
          estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
          quando   il   valore   oggetto   di    trasferimento,    e'
          complessivamente  pari  o  superiore  a  5.000   euro.   Il
          trasferimento e' vietato anche  quando  e'  effettuato  con
          piu'  pagamenti  inferiori   alla   soglia   che   appaiono
          artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia
          essere eseguito per  il  tramite  di  banche,  istituti  di
          moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. 
              2. Il trasferimento per contanti  per  il  tramite  dei
          soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato  mediante
          disposizione accettata per iscritto  dagli  stessi,  previa
          consegna ai medesimi della somma in contanti.  A  decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione, il beneficiario ha diritto  di  ottenere
          il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 
              3. La comunicazione da parte del debitore al  creditore
          dell'accettazione di cui al comma 2  produce  l'effetto  di
          cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile  e,
          nei casi di mora  del  creditore,  anche  gli  effetti  del
          deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice. 
              4.  I  moduli  di  assegni  bancari  e   postali   sono
          rilasciati dalle banche e da Poste Italiane  S.p.A.  muniti
          della clausola di  non  trasferibilita'.  Il  cliente  puo'
          richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di  assegni
          bancari e postali in forma libera. 
              5. Gli assegni bancari e  postali  emessi  per  importi
          pari o superiori a 5.000 euro devono  recare  l'indicazione
          del nome o della ragione  sociale  del  beneficiario  e  la
          clausola di non trasferibilita'. 
              6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine  del
          traente possono essere girati unicamente  per  l'incasso  a
          una banca o a Poste Italiane S.p.A. 
              7. Gli assegni circolari,  vaglia  postali  e  cambiari
          sono emessi con l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'. 
              8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia  postali  e
          cambiari di importo inferiore  a  5.000  euro  puo'  essere
          richiesto, per iscritto, dal cliente senza la  clausola  di
          non trasferibilita'. 
              9.  Il  richiedente  di   assegno   circolare,   vaglia
          cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed  emesso
          con la clausola di non trasferibilita',  puo'  chiedere  il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente. 
              10. Per ciascun modulo di assegno  bancario  o  postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in  forma
          libera e' dovuta dal richiedente, a titolo  di  imposta  di
          bollo, la somma di 1,50 euro. 
              11.   I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare    le
          comunicazioni di  cui  all'articolo  7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, e successive modificazioni, possono  chiedere  alla
          banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e  il
          codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati
          moduli di assegni bancari o postali in forma libera  ovvero
          che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali  o
          cambiari in forma libera nonche' di coloro che  li  abbiano
          presentati all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono  individuate  le  modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La documentazione inerente  i  dati  medesimi,  costituisce
          prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice  di
          procedura penale. 
              12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
          al portatore non puo' essere pari o superiore a 5.000 euro. 
              13.  I  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al
          portatore  con  saldo  pari  o  superiore  a  5.000   euro,
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono estinti dal portatore ovvero  il  loro  saldo
          deve essere ridotto a una somma non eccedente  il  predetto
          importo entro il 30 giugno 2011. Le banche e Poste Italiane
          S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
          tale disposizione. 
              14. In caso di trasferimento di  libretti  di  deposito
          bancari o postali al portatore, il cedente comunica,  entro
          30 giorni, alla banca o a  Poste  Italiane  S.p.A,  i  dati
          identificativi del cessionario, l'accettazione di questi  e
          la data del trasferimento. 
              15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5  e  7  non  si
          applicano ai trasferimenti in  cui  siano  parte  banche  o
          Poste Italiane S.p.A., nonche'  ai  trasferimenti  tra  gli
          stessi effettuati in proprio o per il  tramite  di  vettori
          specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). 
              16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano
          ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
          cui siano parte uno o piu' soggetti  indicati  all'articolo
          11, comma 1, lettere a) e  b),  e  dalla  lettera  d)  alla
          lettera g). 
              17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
          effettuati allo Stato o agli altri  enti  pubblici  e  alle
          erogazioni  da  questi  comunque   disposte   verso   altri
          soggetti.  E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
          versamento  prevista  dall'articolo  494  del   codice   di
          procedura civile. 
              18. E' vietato il trasferimento di denaro contante  per
          importi pari o superiori a 2.000 euro,  effettuato  per  il
          tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
          di pagamento nella forma dell'incasso e  trasferimento  dei
          fondi,  limitatamente  alle  operazioni  per  le  quali  si
          avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo  quanto
          disposto dal comma  19.  Il  divieto  non  si  applica  nei
          confronti della moneta elettronica di cui all'articolo  25,
          comma 6, lettera d). 
              19. Il trasferimento di  denaro  contante  per  importi
          pari o superiori a 2.000 euro e  inferiori  a  5.000  euro,
          effettuato  per  il  tramite  di  esercenti  attivita'   di
          prestazione   di   servizi   di   pagamento   nella   forma
          dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche'  di  agenti
          in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti  si
          avvalgono, e' consentito solo se  il  soggetto  che  ordina
          l'operazione   consegna    all'intermediario    copia    di
          documentazione   idonea   ad   attestare   la    congruita'
          dell'operazione rispetto al profilo economico dello  stesso
          ordinante. 
              20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore il 30 aprile 2008.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  49  del   citato   decreto
          legislativo n. 231 del 2007, come modificato dai commi 1  e
          2 del presente articolo, e' riportato nelle note al comma 1
          del presente articolo. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  58  del  citato
          decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 58. (Violazioni del Titolo III). - 1. Fatta salva
          l'efficacia degli atti, alle violazioni delle  disposizioni
          di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si  applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento  al  40
          per cento dell'importo trasferito. 
              2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
          49, comma 12, e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
              3.   La   violazione   della   prescrizione   contenuta
          nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per  cento
          del saldo del libretto al portatore. 
              4.   La   violazione   delle   prescrizioni   contenute
          nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per  cento
          dell'importo trasferito. 
              5. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  1,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
              6. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  2,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 
              7. La violazione dell'obbligo di cui  all'articolo  51,
          comma 1, del presente decreto e' punita  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30  per  cento
          dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero
          del conto. 
              7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi,
          la sanzione amministrativa  pecuniaria  non  puo'  comunque
          essere inferiore nel minimo all'importo  di  tremila  euro.
          Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano  importi
          superiori  a  cinquantamila  euro  la  sanzione  minima  e'
          aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai
          commi  2,  3  e  4  che  riguardano  importi  superiori   a
          cinquantamila  euro  le  sanzioni  minima  e  massima  sono
          aumentate del cinquanta per cento.». 
              - Il testo degli articoli 49 e 58  del  citato  decreto
          legislativo n. 231 del 2007, come modificati dalla presente
          legge, sono riportati  nelle  note  ai  commi  1  e  2  del
          presente articolo.