Art. 21 
 
 
                      Comunicazioni telematiche 
                     alla Agenzia delle Entrate 
 
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuate  modalita'  e  termini,  tali  da  limitare  al   massimo
l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione  telematica  delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
importo  non  inferiore  a  euro  tremila.  Per   l'omissione   delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica la  sanzione  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
          «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662»: 
              «Art. 11.  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da  lire  cinquecentomila  a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
                a) omissione di ogni comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
                b) mancata restituzione dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
                c)  inottemperanza  all'invito  a   comparire   e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non  costituisca  infrazione  piu'  gravemente
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              3. [abrogato]. 
              4.  L'omessa  presentazione  degli   elenchi   di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire
          un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta
          alla meta' in caso di presentazione nel termine  di  trenta
          giorni dalla richiesta inviata  dagli  uffici  abilitati  a
          riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione  non
          si applica se i dati mancanti o inesatti vengono  integrati
          o corretti anche a seguito di richiesta. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da lire due  milioni  a  lire  otto
          milioni. 
              6. [abrogato]. 
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n.  427,  si  applica  la  sanzione  da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni.».