Art. 22 
 
 
              Aggiornamento dell'accertamento sintetico 
 
  1.  Al  fine  di  adeguare  l'accertamento  sintetico  al  contesto
socio-economico, mutato nel corso  dell'ultimo  decennio,  rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per  il  contribuente,  anche
mediante  il  contraddittorio,  all'articolo  38  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  con  effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali  il  termine  di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto,  i  commi  quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti: 
  «L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate  dai  commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla  base  delle  spese  di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con  redditi  diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo  d'imposta,  o  con  redditi
esenti o soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 
  La  determinazione  sintetica  puo'  essere  altresi'  fondata  sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita'  contributiva
individuato  mediante  l'analisi   di   campioni   significativi   di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare  e
dell'area territoriale di appartenenza,  con  decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
con periodicita' biennale.  In  tale  caso  e'  fatta  salva  per  il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 
  La determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  di  cui  ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il  reddito  complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 
  L'ufficio che procede alla  determinazione  sintetica  del  reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a  comparire  di
persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai  sensi  dell'articolo  5
del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218.  Dal   reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i  soli  oneri
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri  sostenuti
dal contribuente, le detrazioni  dall'imposta  lorda  previste  dalla
legge.». 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  600  del  1973
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 38. (Rettifica delle dichiarazioni delle  persone
          fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla  rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello effettivo o non sussistono o non spettano, in  tutto
          o in parte,  le  deduzioni  dal  reddito  o  le  detrazioni
          d'imposta indicate nella dichiarazione. 
              La rettifica deve essere fatta  con  unico  atto,  agli
          effetti dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta  locale  sui  redditi,  ma   con   riferimento
          analitico ai redditi delle varie categorie di cui  all'art.
          6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. 
              L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza  dei  dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo   quanto   stabilito
          nell'art. 39, possono essere  desunte  dalla  dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti e dai dati e dalle notizie di  cui  all'articolo
          precedente  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
              L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'articolo  39,  puo'  sempre
          determinare  sinteticamente  il  reddito  complessivo   del
          contribuente sulla base delle  spese  di  qualsiasi  genere
          sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la  prova
          che il  relativo  finanziamento  e'  avvenuto  con  redditi
          diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
          o con redditi esenti o soggetti a  ritenuta  alla  fonte  a
          titolo di imposta o,  comunque,  legalmente  esclusi  dalla
          formazione della base imponibile. 
              La  determinazione  sintetica  puo'   essere   altresi'
          fondata sul contenuto induttivo di elementi  indicativi  di
          capacita' contributiva individuato  mediante  l'analisi  di
          campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
          in funzione del nucleo familiare e  dell'area  territoriale
          di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia  e
          delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  con
          periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva  per  il
          contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 
              La determinazione sintetica del reddito complessivo  di
          cui ai precedenti commi e'  ammessa  a  condizione  che  il
          reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un  quinto
          quello dichiarato. 
              L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
          reddito   complessivo   ha   l'obbligo   di   invitare   il
          contribuente  a  comparire  di  persona  o  per  mezzo   di
          rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
          dell'accertamento  e,  successivamente,   di   avviare   il
          procedimento  di  accertamento  con   adesione   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218. 
              Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
          deducibili i  soli  oneri  previsti  dall'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; competono, inoltre, per  gli  oneri  sostenuti  dal
          contribuente, le  detrazioni  dall'imposta  lorda  previste
          dalla legge.».