Art. 23 
 
 
         Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi» 
 
  1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla  data  di
inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione  delle
posizioni da sottoporre  a  controllo  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da  assicurare
una vigilanza sistematica sulle situazioni  a  specifico  rischio  di
evasione e frode fiscale e contributiva.