Art. 25 
 
 
                       Contrasto di interessi 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA
operano  una  ritenuta  del  10  per  cento  a  titolo   di   acconto
dell'imposta sul reddito  dovuta  dai  beneficiari,  con  obbligo  di
rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi  ai  bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i
quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  ((
1997 )), n. 241. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  individuate  le  tipologie  di  pagamenti  nonche'  le
modalita'   di   esecuzione   degli   adempimenti    relativi    alla
certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»: 
              «Art. 17.  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al  secondo
          comma del citato articolo 3  resta  ferma  la  facolta'  di
          eseguire il versamento  presso  la  competente  sezione  di
          tesoreria provinciale dello  Stato;  in  tal  caso  non  e'
          ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) [soppressa]; 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'articolo 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto  delle  imprese,  istituita  con  D.L.  30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla L. 26 novembre 1992, n.  461,  e  del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28
          febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
          del  D.L.  23  febbraio  1995,  n.  41,   convertito,   con
          modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche. 
              2-bis. [soppresso].».