Art. 26 
 
 
                   Adeguamento alle direttive OCSE 
      in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento 
 
  1.  A  fini   di   adeguamento   alle   direttive   emanate   dalla
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia
di documentazione dei prezzi  di  trasferimento  ed  ai  principi  di
collaborazione  tra  contribuenti  ed  amministrazione   finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. In caso di rettifica  del  valore  normale  dei  prezzi  di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  da  cui  derivi  una  maggiore
imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al  comma  2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o  verifica
o  di  altra  attivita'   istruttoria,   il   contribuente   consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in
apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo
precedente, deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.». 
  2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di cui al
comma 1, il provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto.   La
comunicazione concernente periodi d'imposta  anteriori  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore del (( presente decreto, )) deve
essere comunque effettuata entro novanta giorni  dalla  pubblicazione
del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione  delle
          imposte dirette). - 1. Nei  casi  di  omessa  presentazione
          della dichiarazione dei redditi,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  lire
          cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica  la
          sanzione da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Essa
          puo' essere aumentata fino  al  doppio  nei  confronti  dei
          soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
              2. Se nella dichiarazione e' indicato,  ai  fini  delle
          singole imposte, un reddito imponibile inferiore  a  quello
          accertato,  o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a  quella
          dovuta o  un  credito  superiore  a  quello  spettante,  si
          applica la sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della maggior  imposta  o  della  differenza  del
          credito.  La  stessa   sanzione   si   applica   se   nella
          dichiarazione sono esposte  indebite  detrazioni  d'imposta
          ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,  anche  se  esse
          sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 
              2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 2 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
          ovvero di arte o professione,  accertato  a  seguito  della
          corretta  applicazione  degli  studi  di  settore,  non  e'
          superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
          autonomo dichiarato. 
              2-ter. In caso di  rettifica  del  valore  normale  dei
          prezzi  di  trasferimento   praticati   nell'ambito   delle
          operazioni di cui all'articolo 110, comma  7,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza  del
          credito, la sanzione di cui  al  comma  2  non  si  applica
          qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o  di
          altra  attivita'  istruttoria,  il  contribuente   consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          Entrate idonea a consentire il riscontro della  conformita'
          al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
          contribuente che detiene  la  documentazione  prevista  dal
          provvedimento di cui  al  periodo  precedente,  deve  darne
          apposita  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria
          secondo le modalita' e i termini ivi indicati.  In  assenza
          di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. 
              3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
          redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate  di
          un terzo con  riferimento  alle  imposte  o  alle  maggiori
          imposte relative a tali redditi. 
              4. Per maggiore imposta si intende  la  differenza  tra
          l'ammontare del tributo liquidato in base  all'accertamento
          e quello liquidabile in base alle dichiarazioni,  ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto  del  Presidente
          della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  ,  recante
          disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento   delle
          imposte sui redditi.».