Art. 28 
 
 
  Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate 
              per contrastare la microevasione diffusa 
 
  1.  Al  fine  di  contrastare   l'inadempimento   dell'obbligo   di
presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate
esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano
aver percepito e non  dichiarato  redditi  di  lavoro  dipendente  ed
assimilati sui  quali,  in  base  ai  flussi  informativi  dell'INPS,
risultano  versati  i  contributi  previdenziali  e   non   risultano
effettuate le previste ritenute. 
  2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di controllo e  di
accertamento   realizzabili   con   modalita'   automatizzate    sono
incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la  effettuazione  ad
apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza  su
tutto  o  parte  del  territorio  nazionale,   individuate   con   il
regolamento di amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui
all'articolo 71, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300.
Conseguentemente, all'articolo  4  ed  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  dopo  le  parole  «centro  di
servizio»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «o   altre   articolazioni
dell'Agenzia delle entrate, con  competenza  su  tutto  o  parte  del
territorio   nazionale,   individuate   con   il    regolamento    di
amministrazione di cui all'articolo 71  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista  a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione,  senza  oneri
aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.». 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  71  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 71. (Personale). - 1. Il rapporto di  lavoro  del
          personale dipendente delle agenzie fiscali e'  disciplinato
          dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che  regolano
          il rapporto di lavoro privato, in conformita'  delle  norme
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni, anche per  quanto
          attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
          le  agenzie  fiscali;   ciascuna   agenzia   definisce   la
          contrattazione integrativa aziendale di secondo livello. 
              2. Al fine  di  garantire  l'imparzialita'  e  il  buon
          andamento nell'esercizio della funzione pubblica  assegnata
          alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro  sei
          mesi  dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  emanate  disposizioni
          idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
          personale. 
              3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato,  su
          proposta  del  direttore  dell'agenzia,  dal  comitato   di
          gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo  le
          disposizioni  dell'articolo   60   del   presente   decreto
          legislativo. In particolare  esso,  in  conformita'  con  i
          principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: 
                a) disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dell'agenzia; 
                b) detta le  norme  per  l'assunzione  del  personale
          dell'agenzia,  per  l'aggiornamento  e  per  la  formazione
          professionale; 
                c)  fissa  le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale dipendente dall'agenzia; 
                d)   determina   le   regole   per   l'accesso   alla
          dirigenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  e  dell'articolo
          10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante
          «Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al  Governo  contenuta  nell'art.  30  della  L.  30
          dicembre 1991, n.  413»,  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  4.  (Competenza  per  territorio).   -   1.   Le
          commissioni tributarie provinciali sono competenti  per  le
          controversie proposte  nei  confronti  degli  uffici  delle
          entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero
          degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio  di
          riscossione, che hanno sede nella loro  circoscrizione;  se
          la controversia e' proposta nei confronti di un  centro  di
          servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle  Entrate,
          con competenza su tutto o parte del  territorio  nazionale,
          individuate con il regolamento di  amministrazione  di  cui
          all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300,  nell'ambito  della  dotazione  organica  prevista   a
          legislazione vigente  e  anche  mediante  riorganizzazione,
          senza  oneri  aggiuntivi,  degli  Uffici  dell'Agenzia   e'
          competente la commissione tributaria provinciale nella  cui
          circoscrizione ha  sede  l'ufficio  al  quale  spettano  le
          attribuzioni sul tributo controverso. 
              2. Le commissioni tributarie regionali sono  competenti
          per le impugnazioni avverso le decisioni delle  commissioni
          tributarie  provinciali,  che   hanno   sede   nella   loro
          circoscrizione. 
              Art. 10. (Le parti).  -  1.  Sono  parti  nel  processo
          dinanzi alle commissioni tributarie  oltre  al  ricorrente,
          l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o  il
          concessionario del servizio di riscossione che  ha  emanato
          l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto  ovvero,
          se  l'ufficio  e'  un   centro   di   servizio,   o   altre
          articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su
          tutto o parte del territorio nazionale, individuate con  il
          regolamento di amministrazione di cui all'articolo  71  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  nell'ambito
          della dotazione organica prevista a legislazione vigente  e
          anche mediante riorganizzazione,  senza  oneri  aggiuntivi,
          degli  Uffici  dell'Agenzia  l'ufficio  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze al quale spettano  le  attribuzioni
          sul rapporto controverso.».