Art. 29 
 
 
         Concentrazione della riscossione nell'accertamento 
 
  1. Le attivita' di riscossione relative agli  atti  indicati  nella
seguente lettera a)  notificati  a  partire  dal  1°  luglio  2011  e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007
e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
  a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia  delle  entrate  ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto  ed
il connesso  provvedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni,  devono
contenere anche l'intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di
presentazione del ricorso, all'obbligo  di  pagamento  degli  importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a  titolo  provvisorio,  ((  degli  ))  importi  stabiliti
dall'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere  al  pagamento  e'
altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente,
anche mediante raccomandata con avviso di  ricevimento,  in  tutti  i
casi in cui siano rideterminati  gli  importi  dovuti  in  base  agli
avvisi  di  accertamento  ai  fini  delle  imposte  sui   redditi   e
dell'imposta sul valore aggiunto  ed  ai  connessi  provvedimenti  di
irrogazione delle sanzioni, anche ai  sensi  dell'articolo  8,  comma
3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  dell'articolo
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In  tali  ultimi
casi il versamento delle somme dovute deve  avvenire  entro  sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; 
  b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi  ((  decorsi
sessanta giorni dalla  ))  notifica  e  devono  espressamente  recare
l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo  per  il
pagamento, la riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in  carico
agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione  forzata,
con  le  modalita'  determinate  con  provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con  il  Ragioniere  generale
dello Stato; 
  c) in presenza di fondato pericolo  per  il  positivo  esito  della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  prima
dei termini previsti alle lettere a) e b); 
  d) all'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in  presenza  di
nuovi elementi, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi  utili  ai  fini  del  potenziamento  dell'efficacia   della
riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; 
  e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo  esecutivo  di
cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella  di
pagamento,  procede  ad  espropriazione  forzata  con  i  poteri,  le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno  dalla  notifica  degli
atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'  preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo  50  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.    602.
L'espropriazione forzata,  in  ogni  caso,  e'  avviata,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo; 
  f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo  per  la
presentazione del ricorso, le somme richieste con  gli  atti  di  cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno  successivo
alla  notifica  degli  atti  stessi;  all'agente  della   riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il  rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
  g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal  presente
comma, i riferimenti contenuti in  norme  vigenti  al  ruolo  e  alla
cartella di pagamento si  intendono  effettuati  agli  atti  indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle  somme  iscritte  a  ruolo  si
intendono  effettuati  alle  somme   affidate   agli   agenti   della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la  dilazione
del pagamento prevista dall'articolo  19  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  puo'  essere
concessa  solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a)  si  applica  l'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
  h)  in  considerazione  della  necessita'   di   razionalizzare   e
velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando  il
recupero di efficienza  di  tale  fase  dell'attivita'  di  contrasto
all'evasione, con  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in  deroga  alle  norme   vigenti,   sono   introdotte   disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con  le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione  coattiva
delle  somme  dovute  a  seguito  dell'attivita'   di   liquidazione,
controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e  sul
valore  aggiunto  che  ai  fini  degli  altri  tributi   amministrati
dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo
ruolo. 
  2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, dopo le parole  «con  riguardo  all'imposta  sul
valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate
e non versate». 
  b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito  dai  seguenti:
«La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione
di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione
ivi previste. Alla  proposta  di  transazione  deve  altresi'  essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o  dal  suo
legale rappresentante ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la
documentazione di cui al periodo che precede  rappresenta  fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio.»; 
  c) dopo il sesto comma e' aggiunto  il  seguente:  «La  transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di  cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti
dovuti alle  Agenzie  fiscali  ed  agli  enti  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie.». 
  3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta
di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la  trasmette  senza  ritardo  all'Agenzia  delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   e   la   approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
  4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11. (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).  -  1.
E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni  chiunque,  al
fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi  o  sul  valore
aggiunto ovvero di interessi o  sanzioni  amministrative  relativi  a
dette  imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad   euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere  in  tutto  o  in  parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro  duecentomila  si
applica la reclusione da un anno a sei anni. 
  2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri  un  pagamento  parziale  dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione  presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
per un ammontare complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila.  Se
l'ammontare di  cui  al  periodo  precedente  e'  superiore  ad  euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.». 
  5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti  a
ruolo in base ai provvedimenti  indicati  al  comma  6  del  presente
articolo, le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di  constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi,  al
provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione  oppure  all'atto  di
contestazione, sono». 
  6. In caso di fallimento, il  curatore,  entro  i  quindici  giorni
successivi  all'accettazione  a  norma  dell'articolo  29  del  Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della  procedura  concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono  raddoppiate  le
sanzioni applicabili. 
  7. All'articolo 319-bis del codice penale,  dopo  le  parole  «alla
quale il pubblico ufficiale appartiene» sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' il pagamento o il rimborso di tributi».  Con  riguardo  alle
valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini  della  definizione
del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  dal  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, la  responsabilita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi
di dolo. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602  recante  «Disposizioni  sulla  riscossione   delle
          imposte sul reddito»: 
              «Art. 15. (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti
          non definitivi). - Le imposte,  i  contributi  ed  i  premi
          corrispondenti agli imponibili  accertati  dall'ufficio  ma
          non ancora definitivi, nonche' i relativi  interessi,  sono
          iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo  la  notifica
          dell'atto di accertamento, per  la  meta'  degli  ammontari
          corrispondenti agli imponibili  o  ai  maggiori  imponibili
          accertati. 
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla  fonte  dovute
          dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non  ancora
          definitivi.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.   218   recante
          «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale»: 
              «Art 8. (Adempimenti successivi). -  1.  Il  versamento
          delle  somme  dovute  per  effetto  dell'accertamento   con
          adesione e' eseguito entro  venti  giorni  dalla  redazione
          dell'atto di cui all'articolo 7,  mediante  delega  ad  una
          banca autorizzata o tramite il concessionario del  servizio
          di riscossione  competente  in  base  all'ultimo  domicilio
          fiscale del contribuente. 
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di dodici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cento milioni  di  lire.  L'importo
          della prima rata e' versato entro il termine  indicato  nel
          comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
          interessi  al  saggio  legale,  calcolati  dalla  data   di
          perfezionamento dell'atto di adesione, e per il  versamento
          di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il  contribuente
          e' tenuto  a  prestare  idonea  garanzia  mediante  polizza
          fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata  dai
          consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti
          negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, per il periodo di rateazione  del
          detto importo, aumentato di un anno. 
              3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento   dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto  pagamento
          e  la  documentazione  relativa  alla   prestazione   della
          garanzia.  L'ufficio   rilascia   al   contribuente   copia
          dell'atto di accertamento con adesione. 
              3-bis. In caso di mancato pagamento anche di  una  sola
          delle rate successive, se il garante  non  versa  l'importo
          garantito  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione   di
          apposito  invito,  contenente  l'indicazione  delle   somme
          dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  della
          pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate
          provvede all'iscrizione a  ruolo  delle  predette  somme  a
          carico del contribuente e dello stesso garante. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  possono
          essere stabilite ulteriori modalita' per il  versamento  di
          cui ai commi 1 e 2.» 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  68  del
          citato decreto legislativo n. 546 del 1992: 
              «Art.  68.  (Pagamento  del  tributo  in  pendenza  del
          processo). - 1. Anche in deroga  a  quanto  previsto  nelle
          singole leggi d'imposta, nei casi in  cui  e'  prevista  la
          riscossione frazionata  del  tributo  oggetto  di  giudizio
          davanti  alle  commissioni,  il  tributo,  con  i  relativi
          interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: 
                a)  per  i  due  terzi,  dopo   la   sentenza   della
          commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; 
                b) per l'ammontare risultante  dalla  sentenza  della
          commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre  i
          due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; 
                c)  per  il  residuo  ammontare   determinato   nella
          sentenza della commissione tributaria regionale. 
              Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)
          e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
          quanto gia' corrisposto. 
              2. Se il ricorso viene accolto, il tributo  corrisposto
          in eccedenza rispetto  a  quanto  statuito  dalla  sentenza
          della commissione tributaria provinciale,  con  i  relativi
          interessi  previsti  dalle  leggi  fiscali,   deve   essere
          rimborsato   d'ufficio   entro   novanta    giorni    dalla
          notificazione della sentenza. 
              3. Le imposte  suppletive  debbono  essere  corrisposte
          dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
          ricorso in cassazione.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  recante
          «Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma  133,  della  L.  23  dicembre
          1996, n. 662»: 
              «Art. 19. (Esecuzione delle sanzioni). - 1. In caso  di
          ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in  cui
          non e' prevista riscossione  frazionata,  si  applicano  le
          disposizioni dettate dall'articolo 68, commi  1  e  2,  del
          decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
          disposizioni sul processo tributario. 
              2. La commissione tributaria regionale puo'  sospendere
          l'esecuzione  applicando,   in   quanto   compatibili,   le
          previsioni dell'articolo  47  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              3.  La  sospensione  deve  essere  concessa  se   viene
          prestata idonea garanzia  anche  a  mezzo  di  fideiussione
          bancaria o assicurativa. 
              4.  Quando  non   sussiste   la   giurisdizione   delle
          commissioni   tributarie;   la   sanzione    e'    riscossa
          provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale  e'
          proposto ricorso amministrativo,  nei  limiti  della  meta'
          dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria
          ordinaria successivamente adita,  se  dall'esecuzione  puo'
          derivare un danno grave ed irreparabile, puo'  disporre  la
          sospensione  e  deve  disporla  se  viene  offerta   idonea
          garanzia. 
              5. Se  l'azione  viene  iniziata  avanti  all'autorita'
          giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo  la
          decisione   dell'organo   amministrativo,    la    sanzione
          pecuniaria e' riscossa per intero  o  per  il  suo  residuo
          ammontare  dopo  la  sentenza   di   primo   grado,   salva
          l'eventuale  sospensione  disposta  dal  giudice  d'appello
          secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4. 
              6. Se in esito alla sentenza  di  primo  o  di  secondo
          grado  la  somma  corrisposta  eccede  quella  che  risulta
          dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta
          giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. 
              7. Le  sanzioni  accessorie  sono  eseguite  quando  il
          provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  50  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973: 
              «Art. 50. (Termine per l'inizio dell'esecuzione). -  1.
          Il concessionario procede ad espropriazione forzata  quando
          e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni  dalla
          notificazione  della  cartella  di  pagamento,   salve   le
          disposizioni relative alla dilazione  ed  alla  sospensione
          del pagamento. 
              2. Se l'espropriazione non e' iniziata  entro  un  anno
          dalla    notifica    della    cartella    di     pagamento,
          l'espropriazione  stessa  deve   essere   preceduta   dalla
          notifica,  da  effettuarsi  con   le   modalita'   previste
          dall'articolo 26, di un avviso che  contiene  l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo risultante dal  ruolo  entro  cinque
          giorni. 
              3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
          al  modello  approvato  con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze e  perde  efficacia  trascorsi  centottanta  giorni
          dalla data della notifica.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  30  del
          citato decreto del Presidente della repubblica n.  602  del
          1973: 
              «Art. 30. (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente
          il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle  somme
          iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla  data  della
          notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
          interessi di mora  al  tasso  determinato  annualmente  con
          decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media
          dei tassi bancari attivi». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.   112   recante
          «Riordino del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
          attuazione della delega  prevista  dalla  L.  28  settembre
          1998, n. 337»: 
              «Art.   17.   (Remunerazione   del   servizio). -    1.
          L'attivita' degli agenti della  riscossione  e'  remunerata
          con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a
          ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che e'  a
          carico del debitore: 
                a) in misura del 4,65 per cento delle somme  iscritte
          a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo  giorno
          dalla notifica della cartella. In  tal  caso,  la  restante
          parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore; 
                b) integralmente, in caso contrario. 
              2. Le percentuali di cui ai commi  1  e  5-bis  possono
          essere rideterminate  con  decreto  non  regolamentare  del
          Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite  di  due
          punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite
          in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli  affidati,
          dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. 
              3. [abrogato]. 
              3-bis. Nel caso previsto  dall'articolo  32,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.
          46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico: 
                a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
          il  sessantesimo  giorno  dalla  data  di  notifica   della
          cartella; 
                b) del debitore, in caso contrario. 
              4.  L'agente  della   riscossione   trattiene   l'aggio
          all'atto del riversamento all'ente impositore  delle  somme
          riscosse. 
              5. [abrogato]. 
              5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
          ruolo, l'aggio spetta agli agenti della  riscossione  nella
          percentuale stabilita dal decreto del  4  agosto  2000  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000. 
              6. All'agente  della  riscossione  spetta  il  rimborso
          delle spese relative alle procedure esecutive,  sulla  base
          di una tabella approvata con decreto  del  Ministero  delle
          finanze, con il quale sono altresi' stabilite le  modalita'
          di erogazione del  rimborso  stesso.  Tale  rimborso  e'  a
          carico: 
                a) dell'ente creditore, se il ruolo  viene  annullato
          per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della
          riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita'
          di cui all'articolo 19, comma 1; 
                b) del debitore, negli altri casi. 
              7. In  caso  di  delega  di  riscossione,  i  compensi,
          corrisposti  dall'ente   creditore   al   delegante,   sono
          ripartiti in via  convenzionale  fra  il  delegante  ed  il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 
              7-bis.  In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento
          dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
          dovute  le  somme  iscritte  a  ruolo,   all'agente   della
          riscossione  spetta  un   compenso   per   l'attivita'   di
          esecuzione di tale provvedimento; la misura e le  modalita'
          di erogazione del compenso sono stabilite  con  il  decreto
          previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse  e  riconosciute
          indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2. 
              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88;  tale
          importo puo' essere aggiornato con  decreto  del  Ministero
          delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono
          a carico dell'ente creditore  le  spese  vive  di  notifica
          della stessa cartella di pagamento.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973: 
              «Art. 19.  (Dilazione  del  pagamento). -  1.  L'agente
          della riscossione,  su  richiesta  del  contribuente,  puo'
          concedere,  nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione   di
          obiettiva difficolta' dello  stesso,  la  ripartizione  del
          pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad  un  massimo
          di settantadue rate mensili. 
              2. [abrogato]. 
              3. In caso di mancato pagamento  della  prima  rata  o,
          successivamente, di due rate: 
                a) il debitore decade automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
                c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione. 
              4-bis. [abrogato]. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  39  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973: 
              Art.    39.    (Sospensione    amministrativa     della
          riscossione). - 1.  Il  ricorso  contro  il  ruolo  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 546, non sospende la  riscossione;  tuttavia,  l'ufficio
          delle entrate o  il  centro  di  servizio  ha  facolta'  di
          disporla  in  tutto  o  in  parte   fino   alla   data   di
          pubblicazione della sentenza della  commissione  tributaria
          provinciale,  con  provvedimento  motivato  notificato   al
          concessionario e al  contribuente.  Il  provvedimento  puo'
          essere revocato ove sopravvenga  fondato  pericolo  per  la
          riscossione. 
              2. Sulle somme il cui pagamento  e'  stato  sospeso  ai
          sensi del comma 1 e che risultano  dovute  dal  debitore  a
          seguito  della  sentenza   della   commissione   tributaria
          provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per
          cento annuo; tali interessi sono  riscossi  mediante  ruolo
          formato dall'ufficio che  ha  emesso  il  provvedimento  di
          sospensione.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  17,  della
          legge n. 400 del 1988, recante  «Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).   -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) [abrogata]. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 182-ter  del  Regio
          decreto 16 marzo  1942,  n.  267  recante  «Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e  della  liquidazione  coatta  amministrativa»
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 182-ter. (Transazione fiscale). - Con il piano di
          cui  all'articolo  160  il  debitore   puo'   proporre   il
          pagamento,  parziale  o  anche  dilazionato,  dei   tributi
          amministrati  dalle  agenzie   fiscali   e   dei   relativi
          accessori, nonche' dei contributi amministrati  dagli  enti
          gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie  e
          dei relativi accessori, limitatamente alla quota di  debito
          avente natura chirografaria anche se non iscritti a  ruolo,
          ad  eccezione  dei  tributi  costituenti  risorse   proprie
          dell'Unione europea; con riguardo  all'imposta  sul  valore
          aggiunto  ed  alle  ritenute  operate  e  non  versate,  la
          proposta puo' prevedere  esclusivamente  la  dilazione  del
          pagamento. Se  il  credito  tributario  o  contributivo  e'
          assistito  da  privilegio,  la  percentuale,  i  tempi   di
          pagamento  e  le  eventuali  garanzie  non  possono  essere
          inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un  grado
          di privilegio inferiore o a quelli che hanno una  posizione
          giuridica ed interessi economici omogenei  a  quelli  delle
          agenzie e degli enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
          assistenza  obbligatorie;  se  il  credito   tributario   o
          contributivo ha natura chirografaria,  il  trattamento  non
          puo' essere differenziato rispetto  a  quello  degli  altri
          creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione  in
          classi, dei creditori rispetto  ai  quali  e'  previsto  un
          trattamento piu' favorevole. 
              Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura
          fiscale,   copia   della   domanda   e    della    relativa
          documentazione,  contestualmente  al  deposito  presso   il
          tribunale,   deve   essere   presentata    al    competente
          concessionario del servizio nazionale della riscossione  ed
          all'ufficio competente  sulla  base  dell'ultimo  domicilio
          fiscale  del  debitore,   unitamente   alla   copia   delle
          dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
          dei  controlli  automatici  nonche'   delle   dichiarazioni
          integrative  relative  al  periodo  sino   alla   data   di
          presentazione della  domanda,  al  fine  di  consentire  il
          consolidamento del debito fiscale. Il  concessionario,  non
          oltre trenta giorni dalla data  della  presentazione,  deve
          trasmettere  al  debitore  una  certificazione   attestante
          l'entita' del debito iscritto a ruolo  scaduto  o  sospeso.
          L'ufficio,  nello  stesso  termine,  deve  procedere   alla
          liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni  ed
          alla  notifica  dei  relativi  avvisi   di   irregolarita',
          unitamente ad una certificazione attestante  l'entita'  del
          debito derivante da  atti  di  accertamento  ancorche'  non
          definitivi, per la parte non iscritta a ruolo,  nonche'  da
          ruoli vistati, ma non ancora consegnati al  concessionario.
          Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia
          dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni  devono
          essere  trasmessi  al  Commissario   giudiziale   per   gli
          adempimenti previsti  dall'articolo  171,  primo  comma,  e
          dall'articolo  172.   In   particolare,   per   i   tributi
          amministrati   dall'agenzia   delle    dogane,    l'ufficio
          competente a ricevere copia della domanda con  la  relativa
          documentazione  prevista  al  primo  periodo,   nonche'   a
          rilasciare la certificazione di cui al  terzo  periodo,  si
          identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore  gli
          atti di accertamento. 
              Relativamente ai tributi non iscritti a  ruolo,  ovvero
          non  ancora  consegnati  al  concessionario  del   servizio
          nazionale della  riscossione  alla  data  di  presentazione
          della domanda, l'adesione o il  diniego  alla  proposta  di
          concordato   e'   approvato   con   atto   del    direttore
          dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
          regionale,  ed  e'  espresso  mediante  voto  favorevole  o
          contrario in sede di adunanza  dei  creditori,  ovvero  nei
          modi previsti dall'articolo 178, primo comma. 
              Relativamente  ai  tributi  iscritti  a  ruolo  e  gia'
          consegnati al concessionario del servizio  nazionale  della
          riscossione  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
          quest'ultimo provvede ad  esprimere  il  voto  in  sede  di
          adunanza  dei  creditori,  su  indicazione  del   direttore
          dell'ufficio,  previo  conforme  parere  della   competente
          direzione regionale. 
              La chiusura della  procedura  di  concordato  ai  sensi
          dell'articolo 181, determina la  cessazione  della  materia
          del contendere nelle liti aventi ad oggetto  i  tributi  di
          cui al primo comma. 
              Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
          comma anche nell'ambito delle trattative che  precedono  la
          stipula   dell'accordo   di   ristrutturazione    di    cui
          all'articolo 182-bis. La proposta di  transazione  fiscale,
          unitamente con la documentazione di cui  all'articolo  161,
          e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla
          proposta  di  transazione  e'  espresso  relativamente   ai
          tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora  consegnati
          al concessionario del servizio nazionale della  riscossione
          alla data di presentazione  della  domanda,  con  atto  del
          direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
          direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti  a
          ruolo e gia'  consegnati  al  concessionario  del  servizio
          nazionale della  riscossione  alla  data  di  presentazione
          della domanda, con atto del concessionario  su  indicazione
          del direttore dell'ufficio, previo  conforme  parere  della
          competente direzione  generale.  L'assenso  cosi'  espresso
          equivale a sottoscrizione dell'accordo di  ristrutturazione
          . 
              La    transazione    fiscale    conclusa    nell'ambito
          dell'accordo  di  ristrutturazione  di   cui   all'articolo
          182-bis e' revocata di diritto se il  debitore  non  esegue
          integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze  previste,  i
          pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti  gestori
          di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  87  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 87. (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e
          domanda di ammissione al passivo). - 1.  Il  concessionario
          puo', per conto dell'Agenzia delle entrate,  presentare  il
          ricorso di cui all'articolo 6 del regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267. 
              2. Se il debitore, a seguito  del  ricorso  di  cui  al
          comma 1 o su iniziativa di altri creditori,  e'  dichiarato
          fallito,   ovvero   sottoposto   a   liquidazione    coatta
          amministrativa, il concessionario chiede,  sulla  base  del
          ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al
          passivo della procedura. 
              2-bis. L'agente della riscossione cui venga  comunicata
          la proposta di concordato, ai sensi degli  articoli  125  o
          126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  la  trasmette
          senza ritardo all'Agenzia delle Entrate,  anche  in  deroga
          alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del   decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e   la   approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima. 
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina
          dei reati in materia di imposte sui redditi  e  sul  valore
          aggiunto, a norma dell'articolo 9 della L. 25 giugno  1999,
          n. 205.», come sostituito dalla presente legge: 
              «Articolo 11. - (Sottrazione fraudolenta  al  pagamento
          delle imposte). - 1. E' punito con  la  reclusione  da  sei
          mesi a quattro anni  chiunque,  al  fine  di  sottrarsi  al
          pagamento di imposte sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto
          ovvero di interessi o sanzioni  amministrative  relativi  a
          dette imposte di ammontare complessivo  superiore  ad  euro
          cinquantamila, aliena simulatamente  o  compie  altri  atti
          fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
          tutto o in parte inefficace  la  procedura  di  riscossione
          coattiva.  Se  l'ammontare  delle  imposte,   sanzioni   ed
          interessi e' superiore ad euro duecentomila si  applica  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              Comma 5: 
              - Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  27del
          decreto legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  recante
          «Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale», come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 27. (Accertamenti). - 1-6 omissis 
              7. Le  misure  cautelari,  che,  in  base  al  processo
          verbale di constatazione, al  provvedimento  con  il  quale
          vengono accertati maggiori  tributi,  al  provvedimento  di
          irrogazione   della    sanzione    oppure    all'atto    di
          contestazione, sono adottate ai sensi dell' articolo 22 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e  successive
          modificazioni,  conservano,   senza   bisogno   di   alcuna
          formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado
          a favore dell'agente della riscossione che ha in carico  il
          ruolo. Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui  beni
          sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          fermo  restando  quanto  previsto,  in  particolare,  dall'
          articolo 76  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni. 
              8-21-ter omissis». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  29  del
          citato Regio decreto n. 267 del 1942: 
              «Art. 29. (Accettazione del  curatore). -  Il  curatore
          deve, entro i due  giorni  successivi  alla  partecipazione
          della sua nomina, far  pervenire  al  giudice  delegato  la
          propria accettazione. 
              Se  il  curatore  non  osserva   questo   obbligo,   il
          tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza  alla
          nomina di altro curatore.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,  recante
          «Misure  urgenti  per  la  tutela   dei   consumatori,   la
          promozione della  concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli»: 
              «Art.  9.   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del  registro
          delle  imprese,  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti  di
          cui al presente articolo. 
              2. La comunicazione unica vale  quale  assolvimento  di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione al  registro  delle  imprese  ed  ha  effetto,
          sussistendo i presupposti di legge, ai fini  previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma 7, secondo periodo,  nonche'  per  l'ottenimento  del
          codice fiscale e della partita IVA. 
              3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia  la   ricevuta,   che   costituisce   titolo   per
          l'immediato  avvio  dell'attivita'   imprenditoriale,   ove
          sussistano i presupposti  di  legge,  e  da'  notizia  alle
          Amministrazioni  competenti   dell'avvenuta   presentazione
          della comunicazione unica. 
              4.    Le    Amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato e all'ufficio del registro  delle  imprese,
          per via telematica, immediatamente il codice fiscale  e  la
          partita  IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni   gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate. 
              5. La procedura di cui al presente articolo si  applica
          anche in caso  di  modifiche  o  cessazione  dell'attivita'
          d'impresa. 
              6.  La  comunicazione,   la   ricevuta   e   gli   atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato elettronico e trasmessi per via telematica. A  tale
          fine le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni  imprenditoriali,   il   necessario   supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati. 
              7. Con decreto adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, di concerto con i Ministri per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale,  e'
          individuato il modello di comunicazione  unica  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
          dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze,  e
          del  lavoro  e   della   previdenza   sociale,   ai   sensi
          dell'articolo 71 del codice  dell'amministrazione  digitale
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuate le regole  tecniche  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente
          articolo, le modalita'  di  presentazione  da  parte  degli
          interessati  e   quelle   per   l'immediato   trasferimento
          telematico dei dati  tra  le  Amministrazioni  interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli. 
              8. La disciplina di  cui  al  presente  articolo  trova
          applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 
              9. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  8,  sono
          abrogati l'articolo 14, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 412, e successive modificazioni,  e  l'articolo  1
          del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  marzo  1993,  n.  63,  ferma
          restando la facolta' degli interessati,  per  i  primi  sei
          mesi di applicazione della nuova disciplina, di  presentare
          alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui  al
          presente articolo secondo la normativa previgente. 
              10.  Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  del   mezzo
          telematico   da   parte    delle    imprese    individuali,
          relativamente agli atti di cui  al  presente  articolo,  la
          misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo  1,  comma
          1-ter, della tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro delle finanze 20  agosto  1992,  e
          successive  modificazioni,  e'  rideterminata,   garantendo
          comunque  l'invarianza  del  gettito,   con   decreto   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  319-bis  delcodice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 319-bis. (Circostanze aggravanti) -  La  pena  e'
          aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il
          conferimento di pubblici impieghi o stipendi o  pensioni  o
          la stipulazione di  contratti  nei  quali  sia  interessata
          l'amministrazione  alla   quale   il   pubblico   ufficiale
          appartiene nonche' il pagamento o il rimborso di tributi. 
              - Il  testo  dell'articolo  182-ter  del  citato  Regio
          decreto n. 267 del 1942,  come  modificato  dalla  presente
          legge,e' riportato nelle note del comma 2 dell'articolo  29
          della presente legge. 
              - Il citato decreto legislativo n. 218  del  1997  reca
          «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  48  del
          citato decreto legislativo n. 546 del 1992 : 
              «Art. 48.  (Conciliazione  giudiziale)  -  1.  Ciascuna
          delle parti con l'istanza prevista dall'articolo  33,  puo'
          proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
          della controversia. 
              2. La conciliazione puo' aver luogo solo  davanti  alla
          commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
          quale il tentativo di conciliazione  puo'  essere  esperito
          d'ufficio anche dalla commissione. 
              3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito
          processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute  a
          titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi.  Il  processo
          verbale costituisce titolo per la riscossione  delle  somme
          dovute mediante versamento diretto  in  un'unica  soluzione
          ovvero in  forma  rateale,  in  un  massimo  di  otto  rate
          trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici
          rate trimestrali  se  le  somme  dovute  superano  i  cento
          milioni di lire, previa  prestazione,  se  l'importo  delle
          rate successive alla prima e' superiore a 50.000  euro,  di
          idonea   garanzia   mediante   polizza    fideiussoria    o
          fideiussione bancaria ovvero  rilasciata  dai  consorzi  di
          garanzia  collettiva  dei  fidi  (Confidi)  iscritti  negli
          elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni.  La  conciliazione  si  perfeziona  con   il
          versamento, entro il termine di venti giorni dalla data  di
          redazione del processo verbale, dell'intero importo  dovuto
          ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta
          garanzia sull'importo delle  rate  successive,  comprensivo
          degli interessi al saggio legale calcolati con  riferimento
          alla stessa data, e per il periodo di rateazione  di  detto
          importo  aumentato  di  un  anno.  Per  le   modalita'   di
          versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28  settembre
          1994,  n.  592.  Le  predette  modalita'   possono   essere
          modificate con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro. 
              3-bis. In caso di mancato pagamento anche di  una  sola
          delle rate successive, se il garante  non  versa  l'importo
          garantito  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione   di
          apposito  invito,  contenente  l'indicazione  delle   somme
          dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  della
          pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate
          provvede all'iscrizione a  ruolo  delle  predette  somme  a
          carico del contribuente e dello stesso garante. 
              4.  Qualora  una  delle   parti   abbia   proposto   la
          conciliazione e la stessa non abbia luogo nel  corso  della
          prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non
          superiore a sessanta  giorni,  per  la  formazione  di  una
          proposta ai sensi del comma 5. 
              5. L'ufficio puo', sino alla  data  di  trattazione  in
          camera  di  consiglio,  ovvero  fino  alla  discussione  in
          pubblica udienza, depositare una proposta di  conciliazione
          alla quale l'altra  parte  abbia  previamente  aderito.  Se
          l'istanza e' presentata prima della fissazione  della  data
          di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa
          la  sussistenza  dei  presupposti  e  delle  condizioni  di
          ammissibilita',  dichiara  con  decreto  l'estinzione   del
          giudizio.  La  proposta  di  conciliazione  ed  il  decreto
          tengono luogo del processo verbale di cui al  comma  3.  Il
          decreto  e'  comunicato  alle  parti   ed   il   versamento
          dell'intero  importo  o  della  prima  rata   deve   essere
          effettuato   entro   venti   giorni   dalla   data    della
          comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia
          ritenuta ammissibile il presidente della commissione  fissa
          la trattazione della  controversia.  Il  provvedimento  del
          presidente e' depositato in segreteria entro  dieci  giorni
          dalla data di presentazione della proposta. 
              6.  In  caso  di  avvenuta  conciliazione  le  sanzioni
          amministrative si applicano nella misura di un terzo  delle
          somme irrogabili in  rapporto  dell'ammontare  del  tributo
          risultante dalla conciliazione medesima. In  ogni  caso  la
          misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu'  gravi
          relative a ciascun tributo.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante  «Disposizioni
          in materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei
          conti»: 
              «Art.  1.  (Azione  di   responsabilita')   -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il
          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto
          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di
          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in
          considerazione nell'esercizio del  controllo.  Il  relativo
          debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
          casi  di  illecito  arricchimento  del  dante  causa  e  di
          conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 
              Omissis».