Art. 30 
 
 
         Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di  riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute  all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata  mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
  2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di  riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti
tra quota capitale,  sanzioni  ((  e  interessi  ove  dovuti  nonche'
l'indicazione dell' )) agente della riscossione competente in base al
domicilio fiscale presente  nell'anagrafe  tributaria  alla  data  di
formazione   dell'avviso.   L'avviso   dovra'   altresi'    contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello
stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica  nonche'
l'indicazione  che,  in  mancanza  del  pagamento,   l'agente   della
riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione
forzata, (( con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. )) L'avviso deve  essere  sottoscritto,
anche mediante firma elettronica, dal responsabile  dell'ufficio  che
ha emesso l'atto. 
  3. (( Soppresso )) 
  4. L'avviso di addebito e' notificato in  via  prioritaria  tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli  elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra  comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della  polizia  municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento. 
  5. L'avviso di cui (( al comma )) 2  viene  consegnato,  in  deroga
alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' (( e i  termini
stabiliti )) dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
  6. All'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in  presenza  di
nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della
riscossione,  tutti  gli  elementi  utili  a  migliorare  l'efficacia
dell'azione di recupero. 
  7. (( Soppresso )) 
  8. (( Soppresso )) 
  9. (( Soppresso )) 
  10. L'articolo 25, comma 2, del  decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, e' abrogato. 
  11. (( Soppresso )) 
  12. (( Soppresso )) 
  13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme  richieste
con l'avviso di cui  ((  al  comma  ))  2  le  sanzioni  e  le  somme
aggiuntive dovute sono calcolate,  secondo  le  disposizioni  che  le
regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della  riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed  il  rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, (( le somme iscritte a ruolo e alla  cartella
di pagamento )) si intendono effettuati ai fini  del  recupero  delle
somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo  esecutivo  emesso
dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito  contenente
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento ((  delle  medesime
somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. )) 
  15. I rapporti con gli agenti della  riscossione  continueranno  ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46  reca
          «Riordino  della  disciplina  della  riscossione   mediante
          ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre  1998,
          n. 337». 
                
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo n. 112 del 1999  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 1 dell'articolo 29 della presente legge.