Art. 30 Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni (( e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell' )) agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, (( con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. )) L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. 3. (( Soppresso )) 4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'avviso di cui (( al comma )) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' (( e i termini stabiliti )) dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero. 7. (( Soppresso )) 8. (( Soppresso )) 9. (( Soppresso )) 10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 11. (( Soppresso )) 12. (( Soppresso )) 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui (( al comma )) 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, (( le somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento )) si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento (( delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. )) 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 reca «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337». - Il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 e' riportato nelle note al comma 1 dell'articolo 29 della presente legge.