Art. 31 
 
 
Preclusione alla autocompensazione in presenza  di  debito  su  ruoli
                             definitivi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi  accessori,  e
per  i  quali  e'  scaduto  il  termine  di  pagamento.  In  caso  di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si  applica  la
sanzione (( del )) 50 per cento dell'importo (( dei debiti iscritti a
ruolo per imposte erariali e relativi accessori  e  per  i  quali  e'
scaduto il termine di pagamento  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata  fino
al  momento  in  cui  sull'iscrizione  a  ruolo  penda  contestazione
giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque  superiore  al
50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui
al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo
alla data della  definizione  della  contestazione.  ))  E'  comunque
ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme  iscritte  a  ruolo
per imposte erariali e relativi accessori mediante  la  compensazione
dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'  stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da  emanare
entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza e' assicurata la  vigilanza  sull'osservanza
del divieto previsto dal  presente  comma  anche  mediante  specifici
piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni  di
cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di  ammontare  non
superiore a millecinquecento euro. 
  (( 1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 28-quater. (Compensazioni  di  crediti  con  somme  dovute  a
seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i
crediti non prescritti, certi, liquidi  ed  esigibili,  maturati  nei
confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del  Servizio
sanitario  nazionale  per  somministrazione,  forniture  e   appalti,
possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo.  A  tal  fine  il  creditore  acquisisce  la  certificazione
prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,  delle
somme dovute a seguito  dell'iscrizione  a  ruolo.  L'estinzione  del
debito  a  ruolo  e'  condizionata  alla  verifica  dell'esistenza  e
validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente  locale  o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non  versi  all'agente  della
riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro  sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della  riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a  carico  del  creditore,  alla
riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale  o
dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di
cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del
presente  articolo  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il  rispetto
degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica».  Per  i  crediti
maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si
applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo. 
  1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le parole: «Per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite con
le seguenti: «A partire dall'anno 2009» e le parole:  «le  regioni  e
gli enti locali» sono sostituite con le seguenti:  «le  regioni,  gli
enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in  particolare,
le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui  al
comma 1-bis e al presente comma riguardante  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica; le modalita' di certificazione sono stabilite dalle
singole regioni d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il  predetto
decreto. )) 
  2. In relazione alle disposizioni di cui al presente  articolo,  le
dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni  contabili,
restituzioni  e  rimborsi  d'imposte»   della   missione   «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e  di  1.900  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo n. 241 del 1997  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 1 dell'articolo 25 della presente legge. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  20  del
          citato decreto legislativo n. 472 del 1997: 
              «Art. 20. (Decadenza e prescrizione). -  1.  L'atto  di
          contestazione di cui  all'articolo  16,  ovvero  l'atto  di
          irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui  e'  avvenuta  la  violazione  o  nel  diverso  termine
          previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro  gli
          stessi termini devono essere resi  esecutivi  i  ruoli  nei
          quali  sono  iscritte  le  sanzioni   irrogate   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3. 
              2. Se la notificazione e' stata  eseguita  nei  termini
          previsti  dal  comma  1  ad   almeno   uno   degli   autori
          dell'infrazione o dei  soggetti  obbligati  in  solido,  il
          termine e' prorogato di un anno. 
              3. Il diritto alla riscossione della sanzione  irrogata
          si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
          provvedimento di irrogazione  interrompe  la  prescrizione,
          che non corre fino alla definizione del procedimento.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 28-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973: 
              «Art.  28-ter  .  (Pagamento   mediante   compensazione
          volontaria  con  crediti  d'imposta). -  1.  In   sede   di
          erogazione  di  un  rimborso  d'imposta,  l'Agenzia   delle
          entrate verifica se  il  beneficiario  risulta  iscritto  a
          ruolo e, in caso affermativo, trasmette in  via  telematica
          apposita segnalazione all'agente della riscossione  che  ha
          in carico il ruolo, mettendo a disposizione  dello  stesso,
          sulla contabilita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto  del  Direttore  generale  del  dipartimento  delle
          entrate del Ministero delle finanze  in  data  1°  febbraio
          1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  4
          febbraio 1999, le somme da rimborsare. 
              2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
          della riscossione notifica all'interessato una proposta  di
          compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il   debito
          iscritto a  ruolo,  sospendendo  l'azione  di  recupero  ed
          invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
          intende accettare tale proposta. 
              3. In caso di  accettazione  della  proposta,  l'agente
          della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
          riversa ai sensi dell'articolo 22,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  entro  i   limiti
          dell'importo    complessivamente    dovuto    a     seguito
          dell'iscrizione a ruolo. 
              4. In caso di rifiuto  della  predetta  proposta  o  di
          mancato  tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano  gli
          effetti della sospensione di cui  al  comma  2  e  l'agente
          della riscossione comunica in  via  telematica  all'Agenzia
          delle   entrate   che   non    ha    ottenuto    l'adesione
          dell'interessato alla proposta di compensazione. 
              5. All'agente  della  riscossione  spetta  il  rimborso
          delle spese vive sostenute per la notifica  dell'invito  di
          cui al comma 2,  nonche'  un  rimborso  forfetario  pari  a
          quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
          n. 567, maggiorato del cinquanta  per  cento,  a  copertura
          degli oneri sostenuti per  la  gestione  degli  adempimenti
          attinenti la proposta di compensazione. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono   approvate   le   specifiche   tecniche   di
          trasmissione dei flussi informativi previsti  dal  presente
          articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione  e
          di  rendicontazione  delle  somme  che   transitano   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese
          previsti dal comma 5.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 28-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973: 
              «28-ter. (Pagamento mediante  compensazione  volontaria
          con crediti di imposta). - 1. In sede di erogazione  di  un
          rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se  il
          beneficiario  risulta  iscritto  a   ruolo   e,   in   caso
          affermativo,   trasmette   in   via   telematica   apposita
          segnalazione all'agente della riscossione che ha in  carico
          il ruolo,  mettendo  a  disposizione  dello  stesso,  sulla
          contabilita' di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          del Direttore generale del dipartimento delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  in  data   1°   febbraio   1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28  del  4  febbraio
          1999, le somme da rimborsare. 
              2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
          della riscossione notifica all'interessato una proposta  di
          compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il   debito
          iscritto a  ruolo,  sospendendo  l'azione  di  recupero  ed
          invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
          intende accettare tale proposta. 
              3. In caso di  accettazione  della  proposta,  l'agente
          della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
          riversa ai sensi dell'articolo 22,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  entro  i   limiti
          dell'importo    complessivamente    dovuto    a     seguito
          dell'iscrizione a ruolo. 
              4. In caso di rifiuto  della  predetta  proposta  o  di
          mancato  tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano  gli
          effetti della sospensione di cui  al  comma  2  e  l'agente
          della riscossione comunica in  via  telematica  all'Agenzia
          delle   entrate   che   non    ha    ottenuto    l'adesione
          dell'interessato alla proposta di compensazione. 
              5. All'agente  della  riscossione  spetta  il  rimborso
          delle spese vive sostenute per la notifica  dell'invito  di
          cui al comma 2,  nonche'  un  rimborso  forfetario  pari  a
          quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
          n. 567, maggiorato del cinquanta  per  cento,  a  copertura
          degli oneri sostenuti per  la  gestione  degli  adempimenti
          attinenti la proposta di compensazione. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono   approvate   le   specifiche   tecniche   di
          trasmissione dei flussi informativi previsti  dal  presente
          articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione  e
          di  rendicontazione  delle  somme  che   transitano   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese
          previsti dal comma 5.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge  n.  185  del  2008,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   9.   (Rimborsi   fiscali    ultradecennali    e
          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace
          s.p.a.,  dei  pagamenti  da  parte  della   p.a.).   -   1.
          All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge  2  luglio
          2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2007, n. 127, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Relativamente agli anni 2008 e  2009  le  risorse
          disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo  1,
          comma  50,  della  legge  23   dicembre   2005,   n.   266,
          rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
          maturati nei confronti  dei  Ministeri  alla  data  del  31
          dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i  criteri
          di contabilita' nazionale,  tra  le  regolazioni  debitorie
          pregresse e il cui ammontare e' accertato con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla  base
          delle risultanze emerse a seguito  della  emanazione  della
          propria circolare n. 7 del 5  febbraio  2008,  nonche'  per
          essere  trasferite  alla  contabilita'  speciale  n.   1778
          «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i  rimborsi
          richiesti  da  piu'  di  dieci  anni,  per  la   successiva
          erogazione ai contribuenti.». 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,
          alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
          le modalita' ivi previsti, anche ai  crediti  maturati  nei
          confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008.  In
          ogni caso non e' consentita l'utilizzazione  per  spese  di
          personale. 
              1-ter.  Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle
          risorse  ed  evitare  la  formazione  di  nuove  situazioni
          debitorie,  i  Ministeri  avviano,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e  revisione
          delle procedure di spesa e dell'allocazione delle  relative
          risorse  in  bilancio.  I  risultati  delle  analisi   sono
          illustrati in appositi rapporti  dei  Ministri  competenti,
          che costituiscono parte integrante  delle  relazioni  sullo
          stato della spesa di cui all'articolo 3,  comma  68,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
          finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo  articolo
          3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
          settembre 2009. 
              1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
          sulla base delle  indicazioni  fornite  con  circolare  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro
          il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma,  sulla  base
          dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti  nei  predetti
          rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
          i  Ministeri  sono   tenuti   a   fornire,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte. 
              2. Per effetto della previsione di cui al  comma  1,  i
          commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
          per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione  e
          della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
          ad  agevolare  la  riscossione  dei  crediti  vantati   dai
          fornitori  di  beni   e   servizi   nei   confronti   delle
          amministrazioni pubbliche, con  priorita'  per  le  ipotesi
          nelle  quali  sia  contestualmente  offerta  una  riduzione
          dell'ammontare del credito originario. 
              3-bis.  A  partire  dall'anno  2009,  su  istanza   del
          creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
          appalti, le  regioni,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale, nel rispetto  dei  limiti  di
          cui agli  articoli  77-bise  77-ter  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro  il
          termine  di  venti   giorni   dalla   data   di   ricezione
          dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido  ed
          esigibile, anche al fine  di  consentire  al  creditore  la
          cessione pro soluto  a  favore  di  banche  o  intermediari
          finanziari riconosciuti dalla  legislazione  vigente.  Tale
          cessione ha effetto nei confronti del  debitore  ceduto,  a
          far data dalla predetta certificazione, che puo'  essere  a
          tal fine rilasciata anche nel caso in cui il  contratto  di
          fornitura o di servizio in essere alla data di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          escluda la cedibilita' del credito  medesimo.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,   sono
          disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.